Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34
Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008
Art. 15
- Funzionamento
1. Il Collegio ha autonomia funzionale ed amministrativa.
2. Il funzionamento del Collegio è disciplinato dal regolamento interno, approvato dal Collegio a maggioranza dei suoi componenti, sentito l’Ufficio di presidenza del Consiglio per i profili attinenti al raccordo con il regolamento interno del Consiglio.
3. Il regolamento interno disciplina, in particolare:
a) lo svolgimento dei lavori;
b) la nomina del relatore, incaricato anche della redazione dell’atto;
c) la verbalizzazione delle sedute;
d) la comunicazione delle decisioni;
e) le modalità e le procedure di accertamento delle cause di incompatibilità, di conflitto di interesse, di impedimento permanente e di decadenza. (29)
4. Il regolamento interno del Collegio è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
5. Il Collegio si riunisce validamente con almeno cinque componenti e delibera validamente a maggioranza dei componenti.
6. Il Collegio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal membro più anziano di età. In caso di parità prevale il voto espresso dal presidente della seduta.
Note del Redattore:
Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.