Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34
Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008
Art. 11
- Conclusione del procedimento
1. Le deliberazioni assunte ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 sono comunicate, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta al Collegio ed al soggetto che ne aveva richiesto il giudizio, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
2. Sulle deliberazioni assunte ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 non può essere ulteriormente richiesto il giudizio del Collegio.
Note del Redattore:
Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.