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Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34

Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008

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1 ter.
1 quater.
CAPO III bis
Art. 14 bis
- Consulenza in materia giuridico-istituzionale per il Consiglio regionale
1. Il Presidente del Consiglio, direttamente o su iniziativa di altri organismi consiliari, può richiedere al Collegio di formulare, entro un termine assegnato, un parere su quesiti e temi di carattere giuridico-istituzionale di particolare rilievo, attinenti, in particolare, all’interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie ed all’esercizio delle funzioni consiliari.
2. I pareri di cui al comma 1, non possono essere richiesti su atti o comportamenti oggetto di giudizio di conformità allo Statuto, di conflitti di attribuzione, di ammissibilità e regolarità dei referendum.
3. La struttura di assistenza giuridica e legislativa del Consiglio assicura la formulazione tecnica della richiesta di parere.
Art. 14 bis
- Consulenza in materia giuridico-istituzionale per il Consiglio regionale
1. Il Presidente del Consiglio, direttamente o su iniziativa di altri organismi consiliari, può richiedere al Collegio di formulare, entro un termine assegnato, un parere su quesiti e temi di carattere giuridico-istituzionale di particolare rilievo, attinenti, in particolare, all’interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie ed all’esercizio delle funzioni consiliari.
2. I pareri di cui al comma 1, non possono essere richiesti su atti o comportamenti oggetto di giudizio di conformità allo Statuto, di conflitti di attribuzione, di ammissibilità e regolarità dei referendum.
3. La struttura di assistenza giuridica e legislativa del Consiglio assicura la formulazione tecnica della richiesta di parere.
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Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2009, n. 61, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 3.

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Capo inserito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

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Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .

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Lettera così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.