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Legge regionale 21 maggio 2008, n. 28

Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 28 maggio 2008

Art. 1
- Finalità e oggetto
1. La presente legge disciplina l’acquisizione da parte della Regione Toscana della quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a., con la finalità di trasformarla in società per lo svolgimento di servizi strumentali all’attività regionale. La società assume la nuova denominazione di Sviluppo Toscana spa.
2. L’acquisizione è effettuata dalla Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa, già Sviluppo Italia spa, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”).
Art. 2
- Oggetto sociale
1. La società Sviluppo Toscana spa opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, e delle aziende sanitarie come individuate dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) (26)

Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 1, comma 1.

nel rispetto dei requisiti della legislazione, comunitaria e statale, in materia di "in house providing" di cui all’Sito esternoarticolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nel quadro delle politiche di programmazione regionale ed ha il seguente oggetto sociale:
a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;
c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario, ivi compreso il rilascio di garanzie, (27)

Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 1, comma 2.

ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario, alle imprese e agli enti pubblici, anche in adempimento alle misure del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); (27)

Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 1, comma 2.

d) funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento di programmi operativi regionali (POR) di fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE);
e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano, ivi comprese azioni di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica;
f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, ivi comprese azioni di internazionalizzazione e per l’attuazione di progetti, programmi e iniziative di miglioramento dell’attrattività localizzativa della Toscana; (28)

Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 1, comma 3.

g) sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo, economico e sociale, delle comunità locali regionali, supporto alle amministrazioni pubbliche locali per la realizzazione di attività di interesse generale, (29)

Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 1, comma 4.

nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale;
h) informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo del POR del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
i) informatizzazione e manutenzione evolutiva dei protocolli di colloquio tra i sistemi informativi regionali per la gestione degli aiuti di stato e il sistema del registro nazionale aiuti di cui all'Sito esternoarticolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). (14)

Comma prima sostituito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 67, art. 1.

1 bis. Nell’oggetto sociale di Sviluppo Toscana S.p.A., quale agenzia di sviluppo a supporto della Regione Toscana, sono ricomprese altresì le seguenti attività:
a) realizzazione o gestione di incubatori di impresa e altre infrastrutture per il trasferimento tecnologico, collocati in immobili di proprietà o nella disponibilità della società, della Regione o di altri soggetti pubblici;
b) realizzazione di progetti di investimento nelle infrastrutture pubbliche a finalità produttive;
c) supporto e assistenza informativa alle imprese nell’accesso alle opportunità di ricerca per l’innovazione tecnologica e di finanziamento, nei limiti e con le modalità definite dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), con particolare riferimento al necessario coordinamento con le associazioni di categoria extra agricole che partecipano alle procedure di concertazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
d) assunzione di partecipazioni di minoranza tramite fondi attivati nell’ambito di programmi finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie, con le modalità stabilite nei regolamenti dei fondi stessi e nel quadro dei regimi di aiuto, al capitale sociale di imprese, costituite o costituende nella forma di società di capitali, anche attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili;
e) gestione, costituzione e collocamento, nonché sottoscrizione, per il tramite di una società di gestione del risparmio (SGR), di quote di fondi chiusi, mobiliari e immobiliari, aventi sede nel territorio regionale. (30)

Comma aggiunto con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 1, comma 5.

2. La società Sviluppo Toscana spa si avvale del patrocinio e della consulenza dell’Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale).
2 bis. Sviluppo Toscana S.p.A. può detenere partecipazioni, anche totalitarie o di maggioranza, in società necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del Sito esternodecreto legislativo 9 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Qualora esse siano connotate quali “in house providing”, la società attiva le procedure per assicurarne il relativo controllo analogo. (31)

Comma aggiunto con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 1, comma 6.

Art. 3
- Statuto
1. L'amministrazione ed il controllo regionale sulla società Sviluppo Toscana spa sono disciplinate dallo statuto della società stessa, soggetto a preventiva approvazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, con le modalità di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale). Lo statuto della società si conforma alle indicazioni contenute nella presente legge.
2. La partecipazione azionaria non è cedibile.
Art. 3 bis
1. La società svolge la propria attività sulla base di un piano delle attività annuale con eventuali proiezioni pluriennali. Il piano delle attività di Sviluppo Toscana S.p.A. indica, per ciascuna delle attività istituzionali di cui all’articolo 2, il corrispettivo determinato avendo a riferimento i costi che concorrono, in modo diretto o indiretto, allo svolgimento delle stesse. I corrispettivi sono calcolati sulla base del tariffario dei compensi unitari da corrispondere a Sviluppo Toscana S.p.A. di cui al comma 2. I costi per lo svolgimento delle attività sono dettagliati in apposito catalogo-listino, elaborato sulla base del tariffario.
2. La Giunta regionale, con delibera da approvare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, approva annualmente:
a) il tariffario dei compensi e il catalogo-listino elaborato dalla società, corredando la relazione di congruità economica in relazione all’oggetto e al valore della prestazione a confronto con analoghi servizi disponibili sul mercato, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
b) gli indirizzi per l'attività e la redazione del relativo piano, la gestione e il controllo di Sviluppo Toscana S.p.A.;
c) le attività per le quali la Regione Toscana intende avvalersi di Sviluppo Toscana S.p.A. ed il valore complessivo delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
3. La realizzazione delle attività previste nel piano delle attività è disciplinata da una convenzione quadro, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, di norma nel termine di cui al comma 2. La convenzione è redatta nel rispetto, in particolare, delle previsioni dei regolamenti comunitari, nonché dei sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari che concorrono al piano di attività.
4. Il piano delle attività è adottato da Sviluppo Toscana S.p.A. e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello cui si riferisce, contestualmente al bilancio di previsione. La Giunta Regionale approva il piano delle attività nel termine di cui all’articolo 4, comma 2.
5. Il piano delle attività è altresì trasmesso contestualmente alla commissione consiliare competente per l’espressione del proprio parere, da rendersi entro quindici giorni dal ricevimento. Decorso il termine senza che la commissione si sia pronunciata, la Giunta regionale può prescindere dal parere.
6. Il piano delle attività può essere aggiornato nel corso dell'anno con deliberazione della Giunta regionale per la disciplina di ulteriori attività non prevedibili in sede di prima definizione del piano stesso o per la rimodulazione delle attività preventivate, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.
Art. 3 ter
Piano della qualità della prestazione organizzativa (16)

Articolo inserito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19, art. 3.

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa della società definisce annualmente gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi (32)

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 3, comma 1.

sulla base degli indirizzi di cui all’articolo 3 bis, comma 2, (33)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 3, comma 1.

lettera b).
2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto da Sviluppo Toscana S.p.A., (34)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 3. comma 2.

in coerenza con il piano annuale delle attività di cui all'articolo 3 bis e trasmesso alla Giunta regionale contestualmente allo stesso.
3. Sviluppo Toscana S.p.A., (35)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 3, comma 3.

a conclusione del ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi (36)

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 3, comma 3.

raggiunti nell'anno precedente. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione approva (37)

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 3, comma 4.

la relazione sulla qualità della prestazione. (37)

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 3, comma 4.

Art. 4
1. Il bilancio economico di previsione è trasmesso da Sviluppo Toscana S.p.A. alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del collegio sindacale.
2. La Giunta regionale esprime, entro il 28 febbraio di ogni anno, assenso preventivo sul bilancio economico di previsione dell’esercizio in corso.
Art. 5
- Controlli
1. La Giunta regionale esercita il controllo sui più importanti atti di gestione della società ed in particolare sul bilancio di esercizio, sugli atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, sugli atti relativi alla dotazione organica, ivi compresa l’assegnazione di incarico al Direttore generale, e (38)

Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 5, comma 1.

sui contratti di consulenza.
2. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti alle prescrizioni del piano e agli indirizzi impartiti in ordine alla gestione della società.
3. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto soggetto a controllo, decorsi i quali il parere s’intende comunque espresso.
4. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell’atto al Presidente del Consiglio di amministrazione (39)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 5, comma 2.

ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi di cui al comma 2.
5. Le modalità operative e le regole di gestione e controllo delle attività previste nel piano annuale, sono definite dalla convenzione quadro di cui all'articolo 3 bis, comma 3 (18)

Parole così sostituite con l.r. 11 maggio 2018, n. 19, art. 5.

.(40)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 5, comma 3.

6. La Giunta regionale, nell’ambito della relazione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) (18)

Parole così sostituite con l.r. 11 maggio 2018, n. 19, art. 5.

, riferisce annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla società Sviluppo Toscana spa, sulle risultanze del bilancio di esercizio, nonché sugli indirizzi che la stessa Giunta intende impartire.
7. La Giunta regionale in qualsiasi momento può disporre ispezioni e controlli presso la sede della società Sviluppo Toscana spa.
Art. 6
1. Sono organi della società:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Collegio sindacale.
2. Il Consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea, è composto da tre o cinque membri, di cui uno con funzione di Presidente.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente, sono designati dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e con le modalità di cui all’articolo 4 della stessa l.r. 5/2008 .
4. La durata degli incarichi dei componenti del Consiglio di amministrazione è individuata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, nei limiti dell'articolo 2383 del codice civile.
5. I compensi del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) e della normativa statale in materia.
6. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 51, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana.
7. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente del Collegio sindacale e ai membri del Collegio è determinato ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 20/2008 e della normativa statale in materia.
Art. 6 bis
- Autorizzazione all’assunzione di personale (11)

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50, art. 5.

Abrogato.
Art. 6 bis1
1. Le funzioni di direzione della società sono affidate a un Direttore generale, individuato dalla società sulla base di apposita procedura di selezione. La Giunta regionale stabilisce i limiti al relativo compenso, nella misura massima spettante ai direttori di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui è soggetto il suddetto emolumento.
2. Il Direttore generale è selezionato tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o equipollente, nonché di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili a Sviluppo Toscana S.p.A. per oggetto sociale, entità di bilancio e complessità organizzativa.
3. Nelle more dello svolgimento della procedura di selezione di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione neo insediato può conferire un incarico professionale di Direttore generale di durata non superiore a sei mesi, nel rispetto dei requisiti e con i limiti di compenso di cui al presente articolo.
Art. 6 ter
1. Le attività di cui all’articolo 2, comma 1, sono finanziate con corrispettivi, a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, al loro svolgimento.
2. Sono fatti salvi eventuali contributi disposti da norme.
Art. 6 quater
Concessione da parte della Regione di anticipazioni di liquidità alla società in house Sviluppo Toscana spa (23)

Articolo inserito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 4.

1. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione ai beneficiari di aiuti e contributi a carico di fondi comunitari, nazionali e regionali e, al contempo, ottimizzare la gestione complessiva di cassa tra Regione e organismi intermedi, la Regione può concedere alla società in house Sviluppo Toscana spa anticipazioni di liquidità fino ad un massimo di euro 30.000.000,00 annui.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1, sono concesse senza alcun onere di interesse a carico di Sviluppo Toscana spa e scadono al termine dell’esercizio in cui sono state erogate.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti l’importo dell’anticipazione, la tipologia di fondi gestiti per la quale è concessa e le modalità di restituzione.
4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020.
5. Le entrate relative alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 1, per un massimo di euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 200 “Riscossione di crediti di breve termine” del Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020.
6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 7
Abrogato
Art. 8
- Norma transitoria
1. Entro novanta giorni dall’acquisizione della partecipazione azionaria l’assemblea adegua, previa approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, l’atto costitutivo e lo statuto della società Sviluppo Toscana spa alle prescrizioni della presente legge.
2. Gli organi regionali provvedono, secondo le rispettive competenze, a ricostituire gli organi di amministrazione e controllo della società Sviluppo Toscana spa entro e non oltre sessanta giorni dalla data di approvazione del nuovo statuto.
3. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano le loro funzioni sino all’insediamento dei nuovi organi.
3 bis. L’assemblea per la nomina di primo insediamento del Consiglio di amministrazione è convocata non appena espresse le designazioni di cui all’articolo 6, comma 3. Fino a tale nomina rimane in carica l’uscente Amministratore unico con funzioni di direzione. (43)

Comma inserito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 9.

5. La Regione provvede, con successive leggi regionali ed anche attraverso le opportune modifiche societarie, a sviluppare la gestione unitaria delle attività di competenza della società Sviluppo Toscana spa e delle altre funzioni ed agenzie che operano nel settore economico.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 5.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 5.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 1 , ed ora così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 2 , e poi così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 4 , ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 5 .

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 7 , ed ora così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 4.

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Articolo prima così sostituito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 8 , poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 3 ed ora abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n, 1, art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1, comma 1.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 2.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 3.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 4.

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Comma aggiunto con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 5.

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Comma aggiunto con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 6.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 . comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 3.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 3.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 4.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 5 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 5 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 5 , comma 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.