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Legge regionale 21 maggio 2008, n. 28

Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 28 maggio 2008

Art. 6
1. Sono organi della società:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Collegio sindacale.
2. Il Consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea, è composto da tre o cinque membri, di cui uno con funzione di Presidente.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente, sono designati dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e con le modalità di cui all’articolo 4 della stessa l.r. 5/2008 .
4. La durata degli incarichi dei componenti del Consiglio di amministrazione è individuata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, nei limiti dell'articolo 2383 del codice civile.
5. I compensi del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) e della normativa statale in materia.
6. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 51, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana.
7. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente del Collegio sindacale e ai membri del Collegio è determinato ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 20/2008 e della normativa statale in materia.
Art. 8
- Norma transitoria
1. Entro novanta giorni dall’acquisizione della partecipazione azionaria l’assemblea adegua, previa approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, l’atto costitutivo e lo statuto della società Sviluppo Toscana spa alle prescrizioni della presente legge.
2. Gli organi regionali provvedono, secondo le rispettive competenze, a ricostituire gli organi di amministrazione e controllo della società Sviluppo Toscana spa entro e non oltre sessanta giorni dalla data di approvazione del nuovo statuto.
3. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano le loro funzioni sino all’insediamento dei nuovi organi.
3 bis. L’assemblea per la nomina di primo insediamento del Consiglio di amministrazione è convocata non appena espresse le designazioni di cui all’articolo 6, comma 3. Fino a tale nomina rimane in carica l’uscente Amministratore unico con funzioni di direzione. (43)

Comma inserito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 9.

5. La Regione provvede, con successive leggi regionali ed anche attraverso le opportune modifiche societarie, a sviluppare la gestione unitaria delle attività di competenza della società Sviluppo Toscana spa e delle altre funzioni ed agenzie che operano nel settore economico.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 5.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 5.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 1 , ed ora così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 2 , e poi così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 4 , ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 5 .

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 7 , ed ora così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 4.

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Articolo prima così sostituito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 8 , poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 3 ed ora abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n, 1, art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1, comma 1.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 2.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 3.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 4.

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Comma aggiunto con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 5.

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Comma aggiunto con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 6.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 . comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 3.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 3.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 4.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 5 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 5 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 5 , comma 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.