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Legge regionale 21 maggio 2008, n. 28

Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 28 maggio 2008

Art. 3
- Statuto
1. L'amministrazione ed il controllo regionale sulla società Sviluppo Toscana spa sono disciplinate dallo statuto della società stessa, soggetto a preventiva approvazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, con le modalità di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale). Lo statuto della società si conforma alle indicazioni contenute nella presente legge.
2. La partecipazione azionaria non è cedibile.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 5.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 5.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 1 , ed ora così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 2 , e poi così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 4 , ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 5 .

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 7 , ed ora così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 4.

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Articolo prima così sostituito con l.r. 11 maggio 2018, n. 19 , art. 8 , poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 3 ed ora abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n, 1, art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 67 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1, comma 1.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 2.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 3.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 4.

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Comma aggiunto con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 5.

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Comma aggiunto con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 1 , comma 6.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 . comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 3.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 3.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 3 , comma 4.

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Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 5 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 5 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 5 , comma 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 1 , art. 6 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.