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Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20

Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 7 maggio 2008

Art. 21
- Compensi degli organi amministrativi delle società miste
1. Nelle società a partecipazione mista, nelle quali la Regione detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale (12)

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3.

, la misura massima dei compensi del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è determinata ai sensi dell’articolo 19.
2. Nelle società a partecipazione mista a controllo pubblico (13)

Parola così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3.

, nelle quali gli enti locali detengono la maggior quota di partecipazione, la misura massima dei compensi del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è determinata ai sensi dell’articolo 20, comma 2.
2 bis. Nelle altre ipotesi di società a partecipazione mista non si applicano le disposizioni di cui al capo VII. (14)

Comma inserito con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3.

3. I compensi di cui al presente articolo possono essere aumentati in misura non superiore al 10 per cento.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli organi amministrativi comunque denominati.
5. L’indennità dei membri del collegio dei revisori nelle società di cui al comma 1 è determinata nel massimo come previsto dall’articolo 19, comma 4.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 26.

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Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 57.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.