Menù di navigazione

Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73

Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 31 dicembre 2008

Art. 1
Finalità e oggetto della legge
1. La presente legge, nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131 ), definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l’innovazione delle attività professionali riconoscendole come parte determinante del tessuto economico e sociale toscano, sostenendo anche i diritti degli utenti (5)

Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 1.

.
2. La presente legge, in particolare:
a) istituisce e disciplina la Commissione regionale delle professioni, quale sede istituzionale (6)

Parola inserita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 1.

di raccordo tra la Regione e le professioni;
b) sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli utenti, promossa congiuntamente dalle professioni ordinistiche e dalle associazioni di professionisti prestatori d’opera intellettuale;
c) istituisce un apposito fondo di rotazione e disciplina l’adozione di misure per il sostegno all’accesso e all’esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne, ai giovani e alla costituzione di reti e altre forme di aggregazione, anche interdisciplinari, tra professionisti. (7)

Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 1.

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono:
a) per attività professionale, un’attività di lavoro indipendente finalizzata ad una prestazione prevalentemente intellettuale esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge;
b) per professione ordinistica, la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l’esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame e all’iscrizione ad un albo (8)

Parole soppresse con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 2.

;
c) per professione regolamentata, ogni professione diversa da quelle di cui alla lettera b), e disciplinata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate); (9)

Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 2.

d) per utente di attività professionale, il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;
e) per associazione sindacale datoriale, l’associazione sindacale che sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 3
Commissione regionale dei soggetti professionali (10)

Articolo così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 3.

1. Al fine di favorire il raccordo tra la Regione e le professioni, è istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale dei soggetti professionali, di seguito denominata “Commissione”.
2. La Commissione è organo di consultazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, formula proposte ed esprime pareri nelle materie di interesse delle professioni, con particolare riguardo:
a) agli atti di programmazione e alle proposte di leggi e regolamenti regionali connessi alle attività professionali;
b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti i professionisti e gli utenti dei servizi professionali, nel rispetto della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);
c) ai processi di innovazione delle attività professionali.
3. Per le attività di cui al comma 2, la Commissione può avvalersi del soggetto consortile di cui all’articolo 8.
4. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura regionale.
5. La Commissione è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore regionale competente in materia. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale e dell’assessore competente in materia, la Commissione è presieduta da uno dei vicepresidenti di cui all’articolo 4, comma 5, a rotazione.
6. Sono componenti della Commissione:
a) un rappresentante per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione ordinistica, fino a un massimo di ventisei componenti;
b) un rappresentante per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione regolamentata, fino a un massimo di ventisei componenti;
c) tre rappresentanti sindacali datoriali per le professioni.
6 bis. Ai componenti della Commissione non si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 13, commi da 2 a 5 ter, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). (29)

Comma inserito con l.r. 30 marzo 2021, n. 13, art. 1.

7. Il dirigente della competente struttura, entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale, adotta l’avviso per l’individuazione dei componenti della Commissione.
8. Qualora le richieste di partecipazione siano superiori al numero massimo dei componenti di cui al comma 6, lettere a) e b), si procede secondo il seguente ordine di priorità:
a) maggior numero di professioni;
b) maggior numero di iscritti con priorità ai soggetti presenti in forma organizzata in almeno tre province della Toscana.
9. Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano inferiori al numero massimo dei componenti di cui al comma 6, sono valutate eventuali domande pervenute successivamente alla data di scadenza dell’avviso di cui al comma 7.
10. I soggetti di cui al comma 6 designano due componenti, uno effettivo e uno supplente.
11. La Commissione partecipa stabilmente, in qualità di invitata permanente, attraverso i propri vicepresidenti, al tavolo di concertazione generale, promosso dalla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto.
Art. 4
Organizzazione e funzionamento della Commissione (11)

Articolo così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 4.

1. La Commissione è nominata a seguito della designazione di almeno dodici (30)

Parola così sostituta con l.r. 28 marzo 2022, n. 11, art. 1.

componenti.
2. La Commissione è convocata dal presidente ogni mese o quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione. Al fine di fornire elementi conoscitivi, possono essere invitati alle sedute i responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.
3. Alle sedute della Commissione possono inoltre essere invitati:
a) rappresentanti del Comitato regionale dei consumatori ed utenti di cui all’articolo 2 della l.r. 9/2008;
b) rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali;
c) soggetti rappresentativi del mondo economico.
4. La Commissione, entro le prime tre sedute, approva il regolamento di organizzazione e funzionamento, che disciplina anche le modalità di organizzazione di riunioni tematiche e l’eventuale nomina di un comitato esecutivo.
5. Nella prima seduta i soggetti espressione di professioni ordinistiche e regolamentate designano ciascuno un vicepresidente.
6. I membri della Commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.
Art. 5
Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professionisti prestatori d’opera intellettuale operanti in Toscana. Condizioni per la partecipazione alla commissione regionale
1. Ai fini della partecipazione alla Commissione, le associazioni e fondazioni, operanti in Toscana rappresentative di professionisti che esercitano attività prevalentemente intellettuali regolamentate, di cui alla l. 4/2013, chiedono il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto della normativa statale e regionale in materia. (12)

Comma così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 5.

2. La competente struttura della Giunta regionale verifica che i soggetti di cui al comma 1: (13)

Alinea così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 5.

a) abbiano adottato (14)

Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 5.

un proprio autonomo programma di attività, anche se integrato o sinergico al programma perseguito dalla rispettiva associazione nazionale;
b) siano dotati (14)

Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 5.

di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti delle proprie qualifiche professionali;
c) abbiano definito e approvato (14)

Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 5.

un codice deontologico e delle norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica e le sanzioni in caso di violazione;
d) prevedano (14)

Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 5.

un obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all’adozione o meno dell’assicurazione di responsabilità professionale, come requisito di adesione all’associazione;
e) provvedano (15)

Parola inserita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 5.

all’aggiornamento professionale annuale dei membri dell’associazione e alla sua realizzazione, anche (15)

Parola inserita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 5.

mediante il ricorso a soggetti terzi, secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto;
f) rispettino la normativa per il trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). (16)

Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 5.

Art. 6
Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professioni ordinistiche che operano sul territorio regionale
1. La Regione riconosce la personalità giuridica alle associazioni e fondazioni espressioni di professioni ordinistiche operanti in Toscana che ne facciano richiesta, ai sensi della normativa statale e regionale in materia.
Art. 7
Promozione delle attività professionali
1. La Regione promuove le attività professionali favorendo la partecipazione dei professionisti per la rapida ed efficace attuazione delle politiche nazionali ed (17)

Parole inserite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 6.

europee.
2. La Regione mira a semplificare l’accesso dei cittadini e delle imprese ai fondi europei promuovendo la risoluzione delle eventuali controversie discendenti dall’attuazione delle politiche europee sia prevenendo la nascita del contenzioso attraverso il preventivo espletamento di specifiche procedure conciliative gratuite, sia attraverso la riduzione dei tempi e dei costi necessari alla risoluzione delle controversie attraverso l’utilizzo dell’arbitrato.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituita, presso la Giunta regionale, un'apposita sede per lo svolgimento dell’arbitrato e della conciliazione in relazione alle controversie discendenti dall’attuazione delle politiche europee tra soggetti od imprese richiedenti finanziamenti europei nelle quali l’amministrazione regionale o suoi soggetti dipendenti sono parte.
4. Le procedure conciliative e quelle arbitrali sono volontarie e non comportano oneri per l’amministrazione regionale.
5. Entro i sei mesi precedenti la fine del mandato (18)

Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 6.

, la Giunta regionale valuta l’impatto delle attività promozionali di cui al presente articolo e trasmette una relazione illustrativa al Consiglio regionale.
5 bis. La Regione garantisce, anche tramite gli ordini professionali, la massima pubblicità dell’esistenza del fondo di rotazione di cui all’articolo 9 e di ogni misura intrapresa per il sostegno dell’attività professionale per i giovani, donne ed aggregazioni di giovani professionisti. (19)

Comma aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 6.

Art. 8
Soggetto consortile multidisciplinare
1. La Regione sostiene, tramite finanziamento, la costituzione di un soggetto consortile la cui partecipazione sia aperta a tutti i soggetti professionali interessati, con competenza multidisciplinare di iniziativa autonoma e congiunta delle associazioni di cui agli articoli 5 e 6, anche mediante organizzazioni di secondo livello, a servizio dei soggetti professionali.
2. Il soggetto consortile multidisciplinare, di livello regionale, svolge, a favore delle associazioni e fondazioni riconosciute e degli utenti, le seguenti attività formative, informative ed operative:
a) servizi di agenzia formativa;
b) interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche a fine di interscambio informativo o di erogazione dei servizi, anche in relazione a progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione;
c) cooperazione con la Regione per l’aggiornamento dei contenuti delle qualifiche professionali;
d) informazioni sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i prestatori di servizi professionali e gli utenti;
e) diffusione, attraverso l’individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale;
f) promozione delle attività dei professionisti attraverso l’informazione e il sostegno tecnico per i programmi e attività disposti in materia di professioni dall’Unione europea, con particolare riferimento ai finanziamenti diretti ed indiretti. (20)

Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 7.

3. Ai fini dell’erogazione del contributo regionale, la Giunta regionale, mediante apposito bando, seleziona la proposta di costituzione del soggetto consortile multisciplinare sulla base dei migliori contenuti progettuali inerenti i servizi di cui al comma 2.
4. La mancata costituzione del soggetto consortile multidisciplinare entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge per difetto di iniziativa dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6 , comporta l’assegnazione delle relative risorse al fondo di rotazione di cui all’articolo 9.
Art. 8 bis
Osservatorio delle professioni intellettuali (21)

Articolo inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 8.

1. È istituito, presso l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), l’Osservatorio delle professioni intellettuali in Toscana, di seguito denominato “Osservatorio”.
2. L’Osservatorio effettua attività di monitoraggio, studio e ricerca delle dinamiche del mercato delle professioni intellettuali nel territorio regionale e di redazione di un rapporto sulle medesime, nello stesso periodo di rilevazione nazionale ed europeo.
3. L’Osservatorio relaziona alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e alla Commissione, con cadenza annuale, indicando l’andamento monitorato e i possibili scenari per il breve e medio periodo, così da coadiuvare le scelte e le politiche regionali in materia di:
a) orientamento dei giovani e offerte formative;
b) strutturazione dei comparti e dei cluster professionali osservati;
c) sostegno alle professioni intellettuali in ogni ambito applicativo.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l’Osservatorio si avvale di un comitato tecnico composto dai dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di formazione e professioni, nonché da componenti della Commissione individuati dal presidente della Commissione stessa.
5. Gli obiettivi e le linee di azione dell’Osservatorio sono definiti annualmente nel programma delle attività istituzionali dell’IRPET.
6. La partecipazione ai lavori del comitato di cui al comma 4 è a titolo gratuito.
7. L’Osservatorio, per lo svolgimento delle proprie attività, si coordina con l’Osservatorio regionale delle imprese, di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) e con l’Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione, di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione).
Art. 9
Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni(1)

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 131.

(3)

Regolamento regionale 6 maggio 2009, n. 23/R.

1. È costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti e per interventi innovativi proposti da ordini o collegi ed associazioni professionali, anche di secondo grado.
2. In particolare, il fondo di cui al comma 1, provvede alla concessione di garanzia per:
a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuali, di età non superiore ai trenta anni. Il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici;
b) prestiti ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante:
1) progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti;
2) programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza;
3) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.
2 bis. Sulle agevolazioni finanziarie di cui al comma 2, sono concessi per l'anno 2018 (26)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 10.

contributi in conto interessi. (22)

Comma inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 9.

3. Il fondo provvede altresì al finanziamento di progetti innovativi proposti da ordini, collegi od associazioni professionali, anche di secondo grado, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto di cui all'articolo 8. I progetti possono avere ad oggetto la migliore strutturazione od organizzazione di ordini, collegi od associazioni, per il cofinanziamento di quote di progetti europei o azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti.
4. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede all’attuazione degli interventi di cui alla presente legge in conformità al programma regionale di sviluppo, nel quadro di quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale e dalla relativa nota di aggiornamento di cui rispettivamente agli articoli 7, 8 e 9, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), e nei limiti previsti dal bilancio di previsione. (4)

Comma prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 9.

6. Con regolamento di attuazione sono definiti, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore “de minimis”, le modalità di funzionamento del fondo. (2)

Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n.10, art. 37.

Art. 10
Norma finanziaria
1. Ai fini del finanziamento della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.400.000,00 di cui euro 400.000,00 per il finanziamento del soggetto consortile multidisciplinare previsto all’articolo 8 cui si fa fronte con le risorse della unità previsionale di base (UPB) 513 “Interventi per lo sviluppo economico e produttivo – Spese correnti” ed euro 1.000.000,00 per la costituzione del fondo regionale di rotazione di cui all’articolo 9 cui si fa fronte con le risorse della UPB 514 “Interventi per lo sviluppo economico e produttivo – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2008.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2008 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo: anno 2008 in diminuzione: UPB 741 “Fondi – Spese correnti” per euro 400.000,00; in aumento: UPB 513 “Interventi per lo sviluppo economico e produttivo – Spese correnti”, per euro 400.000,00.
2 bis. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 9, comma 2 bis, ivi comprese le spese di gestione, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018. (24)

Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11.

Art. 10 bis
1. In fase di prima applicazione, la Commissione in carica è prorogata fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 131.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n.10 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituta con l.r. 28 marzo 2022, n. 11, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.