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Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69

Legge finanziaria per l'anno 2009.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 31 dicembre 2008

Art. 9 ter
- Interventi per il sostegno delle attività di formazione musicale di base (23)

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 9

1. Al fine di garantire continuità alle iniziative intraprese dalla Regione Toscana in occasione del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini mediante un sostegno straordinario alla formazione musicale di base, per l’anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per il contributo ai corsi di formazione organizzati dalle scuole di musica, dalle bande, dai cori, da erogarsi nella misura del 50 per cento in favore delle scuole di musica e per il restante 50 per cento in favore delle bande e dei cori.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base del numero dei corsi attivati.
3. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l .r. 20 marzo 2000, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2001, n. 2.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 2 agosto 2006, n. 43 .

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Capo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 4.

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Capo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 7.

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Allegato rimodulato con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 8.

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Allegato integrato con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 9.

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Allegato inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 10.

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 1

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 2

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 2 novembre 2006, n. 52

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Articolo così sostituito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 3

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Parole così sostituite con l.r . 31 luglio 2009, n. 44 , art. 4

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 5

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 6

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 7

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 8

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 9

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 10

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 11

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 12

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 13

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 14

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 15. La legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48 , comma 2, recita: “L’articolo 9 sexies della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009) è abrogato a partire dalla data di approvazione del PAER, che definisce la destinazione delle relative risorse in materia di difesa del suolo.”.

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 16

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 17

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 20

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Parole così sostituite con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 1

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Comma aggiunto con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 1.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.