Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69
Legge finanziaria per l'anno 2009.
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 31 dicembre 2008
Art. 7 ter
- Fondo di anticipazione per i piccoli comuni (10)
1. Per l’anno 2009 è istituito un fondo di anticipazione di euro 2.300.000,00 per far fronte alle gravi difficoltà finanziarie dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, come risultanti dai dati dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.
2. L'importo massimo che può essere concesso a richiesta di ogni comune è determinato nella misura di euro 30.000,00.
3. I comuni beneficiari sono tenuti al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi, entro il termine massimo di sei anni (34) dalla data di erogazione del finanziamento regionale.
4. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione procede a compensazione del credito ai sensi dell’articolo 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”).
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a definire le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, per il rimborso e il recupero delle somme anticipate.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata mediante lo stanziamento iscritto per la spesa sulla UPB 1.1.9. “Azioni di sistema Regione enti locali – Spese di investimento” e per l’entrata sulla UPB 461 “Riscossione di crediti” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009 – 2011.
7. Le risorse del fondo sono concesse prioritariamente ai comuni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”).
7 bis. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale modifica la deliberazione adottata ai sensi del comma 5 al fine di rideterminare, in considerazione del termine di cui al comma 3, le modalità per il rimborso ed il recupero delle somme anticipate. (35)
7 ter. Le misure di compensazione di cui al comma 4, attive all’entrata in vigore del presente comma sono interrotte. La decorrenza delle stesse riprende in presenza di inadempienza dei comuni rispetto al termine di cui al comma 3. (35)
Note del Redattore:
Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 15. La legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48 , comma 2, recita: “L’articolo 9 sexies della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009) è abrogato a partire dalla data di approvazione del PAER, che definisce la destinazione delle relative risorse in materia di difesa del suolo.”.