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Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69

Legge finanziaria per l'anno 2009.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 31 dicembre 2008

Art. 7 bis
- Disposizioni per l’incentivazione delle gestioni associate di comunità montane e di unioni di comuni(9)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12, art. 6.

1. Per l’anno 2009 è riconosciuto a ciascuna comunità montana un contributo per le gestioni associate, incentivate ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni) e dei relativi provvedimenti di attuazione, determinato in misura pari a quello attribuito allo stesso titolo per l’anno 2008.
2. Per l’anno 2009 il contributo di cui al comma 1 è incrementato per ciascuna comunità montana della somma indicata nell’allegato B, calcolata con riferimento al 50 per cento dell’importo stimato a riduzione del contributo ordinario trasferito dallo Stato. Tale somma è ripartita in misura uguale per ciascuna gestione associata.
3. Il contributo attribuito ai sensi dei commi 1 e 2 è liquidato ed erogato d’ufficio a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo 2009 della comunità montana ed è soggetto a revoca ai sensi della l.r. 40/2001 e dei relativi provvedimenti di attuazione.
4. Per l’anno 2009 è attribuito un contributo straordinario di euro 50.000,00 in favore di ciascuna unione di comuni che non sia stata costituita ai sensi degli articoli 14 e 27 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane). Il contributo è ripartito in misura uguale per ciascuna gestione associata.
5. Ai contributi per l’incentivazione delle gestioni associate delle unioni di comuni, da attribuire nell’anno 2009 secondo le modalità definite dalla l.r. 40/2001 e dai relativi provvedimenti di attuazione, è riservata una somma non inferiore ad euro 600.000,00.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in complessi euro 3.408.615,54 si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 1.1.1. “Azioni di sistema Regione enti locali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l .r. 20 marzo 2000, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2001, n. 2.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 2 agosto 2006, n. 43 .

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Capo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 4.

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Capo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 7.

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Allegato rimodulato con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 8.

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Allegato integrato con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 9.

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Allegato inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 10.

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 1

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 2

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 2 novembre 2006, n. 52

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Articolo così sostituito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 3

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Parole così sostituite con l.r . 31 luglio 2009, n. 44 , art. 4

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 5

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 6

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 7

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 8

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 9

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 10

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 11

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 12

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 13

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 14

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 15. La legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48 , comma 2, recita: “L’articolo 9 sexies della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009) è abrogato a partire dalla data di approvazione del PAER, che definisce la destinazione delle relative risorse in materia di difesa del suolo.”.

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 16

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 17

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 20

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Parole così sostituite con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 1

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Comma aggiunto con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 1.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.