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Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69

Legge finanziaria per l'anno 2009.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 31 dicembre 2008

TITOLO I
- Disposizioni in materia tributaria
CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”)
Art. 1
Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 32/2000
CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”)
Art. 3
- Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 2/2001
CAPO II bis
- Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007) (14)

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 1

Art. 3 bis
- Modifiche all’articolo 1 ter della l.r. 52/2006 (15)

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 2

TITOLO II
- Disposizioni in materia di programmazione regionale
CAPO I
- Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
Art. 4
- Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi(36)

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1, art. 32.

Abrogato.
TITOLO III
- Disposizioni finanziarie diverse
CAPO I
- Misure a sostegno dell’innovazione e della riorganizzazione amministrativa
Art. 5
- Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale e di miglioramento dei servizi (17)

Articolo così sostituito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 3

1. Al fine di sostenere l’avanzamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale e di valorizzare le professionalità del personale nel quadro del mutato assetto istituzionale anche a seguito dell’applicazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), e dell’avvio del processo di attuazione dell’autonomia consiliare ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), le risorse destinate a finanziare gli istituti di cui all’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002 – 2005 ed il biennio economico 2002 – 2003), sono incrementate di euro 1.990.000,00 al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2009.
2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, le risorse destinate a finanziare gli istituti di cui agli articoli 27 e 29 del contratto collettivo nazionale 23 dicembre 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998 – 2001 e per il biennio economico 1998 – 1999 relativo all’area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali), sono incrementate di euro 470.000,00 al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2009.
3. All’onere di spesa di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate sulla sull’unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti” del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 – 2011. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
4. Per l’attuazione dell’articolo 46 del contratto collettivo di lavoro giornalistico a decorrere dall’annualità 2009 è stanziata la somma di euro 55.000,00, di cui euro 27.500,00 a valere UPB 714 “Agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale – Spese correnti” ed euro 27.500,00 a valere sulla UPB 715 “Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione – Spese correnti” del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 – 2011. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
CAPO II
- Misure a sostegno delle attività di impresa
Art. 6
- Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici nonché di opere audiovisive assimilate(33)

Regolamento regionale 29 luglio 2009, n. 42/R.

1. Al fine di promuovere e valorizzare il territorio attraverso la produzione e diffusione di lungometraggi e cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate aventi valore culturale ed un diretto legame con l’identità regionale, è istituito il fondo per la produzione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate.
2. Le risorse stanziate nel fondo di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) all’erogazione di contributi per le sceneggiature originali di opere del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate, nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”;
b) all’erogazione di contributi per la produzione di opere prime del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate nei limiti del reg. (CE) 1998/2006;
c) ad assumere la qualifica di coproduttore o preacquistare diritti su opere seconde del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate.
3. Possono accedere agli interventi le imprese italiane e le imprese di paesi comunitari che si impegnano all’apertura in Italia di una filiale o agenzia permanente.
4. Con regolamento di attuazione sono definite le modalità di valutazione degli interventi da finanziare e di gestione del fondo.
5. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 pari ad euro 4.700.000,00 (18)

Parole così sostituite con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 4

per l’annualità 2009 si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2009.
CAPO II bis
- Misure a sostegno dei lavoratori disoccupati (4)

Capo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12, art. 1.

Art. 6 bis
- Istituzione del fondo regionale per le misure a sostegno dei lavoratori disoccupati (5)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12, art. 2.

1. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi economica, è istituito per l’anno 2009 un fondo regionale per il finanziamento delle misure di sostegno al reddito di cui al presente capo, per un importo pari ad euro 5.000.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 612 “Lavoro - Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.
Art. 6 ter
- Interventi per il sostegno al reddito (6)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12, art. 3.

1. Per l’anno 2009, è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 1.650,00 a titolo di sostegno al reddito, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato ed ai titolari di contratti di collaborazione a progetto, di cui all’articolo 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), che:
a) risiedono in Toscana;
b) sono stati già occupati presso unità produttive od operative di imprese localizzate in Toscana;
c) risultano in stato di disoccupazione da almeno tre mesi;
d) non beneficiano di ammortizzatori sociali;
e) hanno sottoscritto il patto di servizio integrato, di cui all’articolo 14, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32).
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a coloro che non risultano beneficiari nell’anno 2009 di altri contributi pubblici erogati a titolo di sostegno al reddito in conseguenza della perdita del posto di lavoro;
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) la durata minima del rapporto di lavoro la cui cessazione anticipata, per causa non imputabile al lavoratore, ha originato lo stato di disoccupazione;
b) la soglia di reddito, riferito all’anno 2008 ed accertato secondo la normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che dà diritto al contributo;
c) le modalità operative di accesso al contributo.
Art. 6 quater
- Contributi ai titolari di mutuo per l’acquisto della prima casa (7)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12, art. 4.

1. Per l’anno 2009 ai soggetti di cui all’articolo 6 ter, comma 1, che sono titolari di mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della prima casa e che non beneficiano di altre garanzie reali o personali, è attribuito un ulteriore contributo una tantum pari ad euro 1.650,00.
2. Al contributo di cui al comma 1 accedono anche i lavoratori residenti in Toscana, provenienti da unità produttive od operative di imprese localizzate in Toscana, sospesi dal lavoro o licenziati, che beneficiano della cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, o dell’indennità di mobilità, in possesso dei requisiti determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6 ter, comma 3.
3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto a coloro che non risultano beneficiari di altri contributi pubblici erogati allo stesso titolo e che dimostrano di aver correttamente assolto gli obblighi di pagamento nei confronti della propria banca mutuante.
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 6 ter, comma 3, definisce le caratteristiche dell’immobile oggetto del mutuo ipotecario per il pagamento del quale è concesso il contributo, con riferimento alla classificazione catastale ed al valore dell’immobile, nonché le modalità operative di erogazione.
CAPO III
- Misure a sostegno di interventi di prevenzione del rischio sismico
Art. 7
- Contributi straordinari per la ricostruzione di edifici scolastici inagibili
1. Per l’anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 2.152.500,00 per l’erogazione di contributi straordinari finalizzati alla ricostruzione di edifici scolastici dichiarati inagibili in quanto non conformi alla normativa antisismica.
2. I contributi sono concessi ai comuni a seguito di apposita istanza da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale con deliberazione individua i comuni beneficiari e quantifica gli importi del contributo straordinario, sulla base delle seguenti condizioni:
a) edifici scolastici dichiarati inagibili e conseguentemente evacuati a seguito dell’effettuazione da parte della Regione di indagini per la valutazione della vulnerabilità sismica, in attuazione dell’atto di programmazione negoziata stipulato in data 5 marzo 1997 tra la Regione stessa e il Dipartimento della protezione civile del Consiglio dei ministri;
b) necessità di procedere ad una nuova costruzione o ricostruzione, in quanto l’adeguamento strutturale dell’edificio esistente non risulta conveniente dal punto di vista tecnico-economico, secondo quanto certificato dai competenti uffici regionali.
4. I contributi non possono essere superiori al 70 per cento del costo dell’intervento, al netto di eventuali altri contributi finalizzati alla ricostruzione dell’edificio scolastico.
5. La deliberazione di cui al comma 3 definisce inoltre le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.
6. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte sulla UPB 421 “Difesa del suolo, riduzione del rischio sismico – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2009.
CAPO III bis
- Misure straordinarie di sostegno alle gestioni associate di comunità montane e di unioni di comuni (8)

Capo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12, art. 5.

Art. 7 bis
- Disposizioni per l’incentivazione delle gestioni associate di comunità montane e di unioni di comuni(9)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12, art. 6.

1. Per l’anno 2009 è riconosciuto a ciascuna comunità montana un contributo per le gestioni associate, incentivate ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni) e dei relativi provvedimenti di attuazione, determinato in misura pari a quello attribuito allo stesso titolo per l’anno 2008.
2. Per l’anno 2009 il contributo di cui al comma 1 è incrementato per ciascuna comunità montana della somma indicata nell’allegato B, calcolata con riferimento al 50 per cento dell’importo stimato a riduzione del contributo ordinario trasferito dallo Stato. Tale somma è ripartita in misura uguale per ciascuna gestione associata.
3. Il contributo attribuito ai sensi dei commi 1 e 2 è liquidato ed erogato d’ufficio a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo 2009 della comunità montana ed è soggetto a revoca ai sensi della l.r. 40/2001 e dei relativi provvedimenti di attuazione.
4. Per l’anno 2009 è attribuito un contributo straordinario di euro 50.000,00 in favore di ciascuna unione di comuni che non sia stata costituita ai sensi degli articoli 14 e 27 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane). Il contributo è ripartito in misura uguale per ciascuna gestione associata.
5. Ai contributi per l’incentivazione delle gestioni associate delle unioni di comuni, da attribuire nell’anno 2009 secondo le modalità definite dalla l.r. 40/2001 e dai relativi provvedimenti di attuazione, è riservata una somma non inferiore ad euro 600.000,00.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in complessi euro 3.408.615,54 si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 1.1.1. “Azioni di sistema Regione enti locali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.
Art. 7 ter
- Fondo di anticipazione per i piccoli comuni (10)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12, art. 7.

1. Per l’anno 2009 è istituito un fondo di anticipazione di euro 2.300.000,00 per far fronte alle gravi difficoltà finanziarie dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, come risultanti dai dati dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.
2. L'importo massimo che può essere concesso a richiesta di ogni comune è determinato nella misura di euro 30.000,00.
3. I comuni beneficiari sono tenuti al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi, entro il termine massimo di sei anni (34)

Parole così sostituite con l.r. 26 novembre 2012, n. 64, art. 1

dalla data di erogazione del finanziamento regionale.
4. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione procede a compensazione del credito ai sensi dell’articolo 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”).
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a definire le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, per il rimborso e il recupero delle somme anticipate.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata mediante lo stanziamento iscritto per la spesa sulla UPB 1.1.9. “Azioni di sistema Regione enti locali – Spese di investimento” e per l’entrata sulla UPB 461 “Riscossione di crediti” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009 – 2011.
7. Le risorse del fondo sono concesse prioritariamente ai comuni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”).
7 bis. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale modifica la deliberazione adottata ai sensi del comma 5 al fine di rideterminare, in considerazione del termine di cui al comma 3, le modalità per il rimborso ed il recupero delle somme anticipate. (35)

Comma aggiunto con l.r. 26 novembre 2012, n. 64, art. 1.

7 ter. Le misure di compensazione di cui al comma 4, attive all’entrata in vigore del presente comma sono interrotte. La decorrenza delle stesse riprende in presenza di inadempienza dei comuni rispetto al termine di cui al comma 3. (35)

Comma aggiunto con l.r. 26 novembre 2012, n. 64, art. 1.

CAPO III ter
- Misure per l’attuazione del programma ELISA sul territorio regionale della Toscana (19)

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 5

Art. 7 quater
- Sostegno al Comune di Fabbriche di Vallico quale ente pilota del programma ELISA (20)

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 6

1. Al fine di favorire l’attuazione sul territorio regionale del programma Enti Locali – Innovazione di sistema ( ELISA), sulla gestione digitale dei servizi locali in materia fiscale e catastale di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2007, è autorizzata l’anticipazione di euro 1.415.000,00 a favore del Comune di Fabbriche di Vallico (LU), ente pilota e soggetto pubblico capofila dell’aggregazione a livello toscano.
2. Il Comune di Fabbriche di Vallico (LU) è tenuto al rimborso dell’anticipazione di cui al comma 1, senza alcun onere di interesse, nel termine massimo di trentasei mesi dalla data di erogazione della stessa.
3. Le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate sono definite da apposita convenzione, anche in considerazione degli impegni assunti a livello nazionale e locale.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte di spesa nella UPB 146 “Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse umane per l’attuazione delle politiche regionali - Spese di investimento” e per l’entrata nella UPB 461 “Riscossione di crediti” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009 – 2011.
CAPO IV
- Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale
Art. 8
- Proroga delle disposizioni di cui alla l.r. 42/2006
1. L’efficacia delle disposizioni di cui alla legge regionale 1 agosto 2006, n. 42 (Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale), è prorogata al 31 dicembre 2009.
CAPO V
- Misure a sostegno della zootecnica toscana
Art. 9
- Contributo straordinario ai Comuni di Sinalunga (SI) e Colle Val D’Elsa (SI)
1. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di macellazione, è autorizzato un contributo straordinario di euro 200.000,00 a ciascuno dei Comuni di Sinalunga (SI) e Colle Val D’Elsa (SI), per il completamento delle opere di realizzazione degli stabilimenti di macellazione di proprietà comunale.
2. I comuni beneficiari sono tenuti al rimborso dell’anticipazione, senza alcun onere di interesse, nel termine massimo di sessanta mesi (32)

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 20

dalla data di erogazione del finanziamento regionale.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a definire le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate.
4. All'onere di spesa di euro 400.000,00 si fa fronte mediante le risorse iscritte nella UPB 522 ”Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito,agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole zootecniche e forestali – Spese di investimento”, del bilancio di previsione 2009.
CAPO V bis
- Misure in materia di attività culturali (21)

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 7

Art. 9 bis
- Partecipazione al progetto “La Costituzione siamo noi” (22)

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 8

1. Nell’ambito delle iniziative di cui all’articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli) e delle celebrazioni del 150° anniversario dell’unità d’Italia, la Regione concorre alla realizzazione del progetto “La Costituzione siamo noi”, memoriale della Costituzione e laboratorio di educazione alla legalità costituzionale unitamente al Comune di Firenze, al Ministero della giustizia ed all’Associazione Gian Paolo Meucci.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzato un contributo finanziario, fino ad un massimo di euro 500.000,00 a favore del Comune di Firenze, coordinatore dell’iniziativa, da erogare per le specifiche finalità, nei termini e nei limiti definiti in un’apposita convenzione fra i soggetti coinvolti.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 116 “Interventi per la salvaguardia dei valori dell’antifascismo e della resistenza - Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.
Art. 9 ter
- Interventi per il sostegno delle attività di formazione musicale di base (23)

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 9

1. Al fine di garantire continuità alle iniziative intraprese dalla Regione Toscana in occasione del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini mediante un sostegno straordinario alla formazione musicale di base, per l’anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per il contributo ai corsi di formazione organizzati dalle scuole di musica, dalle bande, dai cori, da erogarsi nella misura del 50 per cento in favore delle scuole di musica e per il restante 50 per cento in favore delle bande e dei cori.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base del numero dei corsi attivati.
3. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.
CAPO V ter
- Misure a sostegno del sistema del servizio civile (24)

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 10

Art. 9 quater
- Disposizioni straordinarie a sostegno del servizio civile nazionale (25)

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 11

1. Per l’anno 2009, nelle more dell’approvazione del piano regionale per il servizio civile regionale di cui all’articolo 16, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), è autorizzato l’utilizzo della somma di euro 1.500.000,00, stanziata nella UPB 136 “Servizio civile regionale - Spese correnti”, da destinarsi, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lett. b) e comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) al servizio civile nazionale per la realizzazione di progetti da parte degli enti iscritti all’albo regionale per il Servizio civile nazionale che hanno la loro sede di svolgimento in Toscana.
CAPO V quater
- Misure per la tutela biodiversità nel settore agricolo e dello sviluppo rurale (26)

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 12

Art. 9 quinquies
- Contributo straordinario alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità – Onlus (27)

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 13

1. Al fine di promuovere la cultura della biodiversità come fattore di crescita umana, civile e democratica, nel triennio 2009 – 2011 la Regione sostiene la Fondazione Slow Food per la Biodiversità – Onlus.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione in particolare sostiene:
a) iniziative di formazione e divulgazione legate alla biodiversità, alla filiera corta ed alla tutela delle conoscenze tradizionali, in coordinamento con le attività relative alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale);
b) attività di comunicazione e valorizzazione della biodiversità agricola della Toscana, anche attraverso il supporto ai presidi e alle comunità del cibo;
c) progetti di cooperazione internazionale sui temi della salvaguardia della biodiversità e del sostegno ai piccoli produttori, nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana).
3. Le condizioni e le modalità del sostegno regionale alle attività di cui al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in euro 225.000,00 annuali, si fa fronte per il triennio 2009 – 2011 con le risorse allocate nella UPB 521 ”Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali- Spese correnti” del bilancio di previsione 2009 e del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011.
CAPO V quinquies
- Misure a sostegno di interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologici (28)

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 14

Art. 9 sexies
1. In attuazione degli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale, al fine di consentire la mitigazione dei rischi idrogeologici per persone, infrastrutture e beni, per il triennio 2009 – 2011 è autorizzato un contributo straordinario di euro 71.461.435,68 in favore degli enti locali per la realizzazione di interventi ed opere di loro competenza ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1998, n.91 (Norme in materia di difesa di difesa del suolo) e della legge regionale 10 dicembre 1998, n.88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
2. Gli interventi di cui al comma 1, definiti in coerenza con gli obiettivi e le finalità degli strumenti di pianificazione di bacino idrografico, non devono pregiudicare le condizioni di equilibrio idrogeologico in altre aree.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, individua gli enti locali beneficiari e quantifica gli importi del contributo straordinario, sulla base delle seguenti condizioni:
a) il contributo massimo non deve essere superiore al 50 per cento del costo degli interventi, elevabile al 70 per cento per i comuni di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”. Il limite del 70 per cento può essere derogato in presenza di condizioni di rischio incombente, pericolosità e urgenza, laddove l’ente certifichi la propria incapacità finanziaria.
b) il contributo è assegnato in via prioritaria per le opere ed interventi previsti dagli strumenti di programmazione e da accordi di programma vigenti.
4. Il contributo è concesso sulla base di specifiche istanze presentate dagli enti locali interessati secondo modalità e termini definiti con decreto del dirigente competente per materia.
5. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per il triennio 2009 – 2011 con le risorse allocate nella UPB 421 “Difesa del suolo,riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2009 e del bilancio di pluriennale vigente 2009 – 2011, di cui euro 46.321.435,68 per l’anno 2009, euro 14.700.000,00 per l’anno 2010 ed euro 10.440.000,00 per l’anno 2011.
CAPO V sexies
– Interventi finanziari straordinari a seguito dell’incidente ferroviario di Viareggio (30)

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 16

Art. 9 septies
- Interventi finanziari straordinari a seguito dell’incidente ferroviario di Viareggio (31)

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 17

1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e il superamento dell’emergenza conseguente l’incidente ferroviario occorso in data 29 giugno 2009 nel comune di Viareggio, la Giunta regionale, nel limite complessivo di euro 2 milioni, può:
a) disporre gli interventi finanziari previsti dall’articolo 23, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività), anche in deroga ai limiti massimi di importo e alle tipologie di spesa di cui ai relativi regolamenti attuativi;
b) disporre interventi finanziari straordinari per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati di proprietà pubblica o privata.
2. La Giunta regionale dispone gli interventi finanziari di cui al comma 1, con propria deliberazione, assumendo le opportune iniziative per il recupero delle somme erogate presso gli eventuali soggetti tenuti al relativo pagamento a titolo di responsabilità civile o di contratto di assicurazione, o, comunque, a qualsiasi altro titolo in base all’ordinamento vigente.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 114 ”Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.
TITOLO IV
- Disposizioni in materia di personale
CAPO I
- Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione)
Art. 10
Art. 11
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l .r. 20 marzo 2000, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2001, n. 2.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 2 agosto 2006, n. 43 .

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Capo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 4.

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Capo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 7.

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Allegato rimodulato con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 8.

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Allegato integrato con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 9.

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Allegato inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 10.

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 1

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 2

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 2 novembre 2006, n. 52

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Articolo così sostituito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 3

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Parole così sostituite con l.r . 31 luglio 2009, n. 44 , art. 4

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 5

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 6

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 7

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 8

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 9

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 10

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 11

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 12

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 13

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 14

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 15. La legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48 , comma 2, recita: “L’articolo 9 sexies della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009) è abrogato a partire dalla data di approvazione del PAER, che definisce la destinazione delle relative risorse in materia di difesa del suolo.”.

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 16

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 17

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 20

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Parole così sostituite con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 1

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Comma aggiunto con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 1.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.