Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69
Legge finanziaria per l'anno 2009.
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 31 dicembre 2008
CAPO III bis
- Misure straordinarie di sostegno alle gestioni associate di comunità montane e di unioni di comuni (8)
Art. 7 bis
- Disposizioni per l’incentivazione delle gestioni associate di comunità montane e di unioni di comuni(9)
1. Per l’anno 2009 è riconosciuto a ciascuna comunità montana un contributo per le gestioni associate, incentivate ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni) e dei relativi provvedimenti di attuazione, determinato in misura pari a quello attribuito allo stesso titolo per l’anno 2008.
2. Per l’anno 2009 il contributo di cui al comma 1 è incrementato per ciascuna comunità montana della somma indicata nell’allegato B, calcolata con riferimento al 50 per cento dell’importo stimato a riduzione del contributo ordinario trasferito dallo Stato. Tale somma è ripartita in misura uguale per ciascuna gestione associata.
3. Il contributo attribuito ai sensi dei commi 1 e 2 è liquidato ed erogato d’ufficio a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo 2009 della comunità montana ed è soggetto a revoca ai sensi della l.r. 40/2001 e dei relativi provvedimenti di attuazione.
4. Per l’anno 2009 è attribuito un contributo straordinario di euro 50.000,00 in favore di ciascuna unione di comuni che non sia stata costituita ai sensi degli articoli 14 e 27 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane). Il contributo è ripartito in misura uguale per ciascuna gestione associata.
5. Ai contributi per l’incentivazione delle gestioni associate delle unioni di comuni, da attribuire nell’anno 2009 secondo le modalità definite dalla l.r. 40/2001 e dai relativi provvedimenti di attuazione, è riservata una somma non inferiore ad euro 600.000,00.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in complessi euro 3.408.615,54 si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 1.1.1. “Azioni di sistema Regione enti locali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.
Art. 7 ter
- Fondo di anticipazione per i piccoli comuni (10)
1. Per l’anno 2009 è istituito un fondo di anticipazione di euro 2.300.000,00 per far fronte alle gravi difficoltà finanziarie dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, come risultanti dai dati dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.
2. L'importo massimo che può essere concesso a richiesta di ogni comune è determinato nella misura di euro 30.000,00.
3. I comuni beneficiari sono tenuti al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi, entro il termine massimo di sei anni (34) dalla data di erogazione del finanziamento regionale.
4. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione procede a compensazione del credito ai sensi dell’articolo 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”).
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a definire le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, per il rimborso e il recupero delle somme anticipate.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata mediante lo stanziamento iscritto per la spesa sulla UPB 1.1.9. “Azioni di sistema Regione enti locali – Spese di investimento” e per l’entrata sulla UPB 461 “Riscossione di crediti” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009 – 2011.
7. Le risorse del fondo sono concesse prioritariamente ai comuni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”).
7 bis. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale modifica la deliberazione adottata ai sensi del comma 5 al fine di rideterminare, in considerazione del termine di cui al comma 3, le modalità per il rimborso ed il recupero delle somme anticipate. (35)
7 ter. Le misure di compensazione di cui al comma 4, attive all’entrata in vigore del presente comma sono interrotte. La decorrenza delle stesse riprende in presenza di inadempienza dei comuni rispetto al termine di cui al comma 3. (35)
Note del Redattore:
Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 15. La legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48 , comma 2, recita: “L’articolo 9 sexies della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009) è abrogato a partire dalla data di approvazione del PAER, che definisce la destinazione delle relative risorse in materia di difesa del suolo.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.