Menù di navigazione

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69

Legge finanziaria per l'anno 2009.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 31 dicembre 2008

CAPO II bis
- Misure a sostegno dei lavoratori disoccupati (4)

Capo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12, art. 1.

Art. 6 bis
- Istituzione del fondo regionale per le misure a sostegno dei lavoratori disoccupati (5)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12, art. 2.

1. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi economica, è istituito per l’anno 2009 un fondo regionale per il finanziamento delle misure di sostegno al reddito di cui al presente capo, per un importo pari ad euro 5.000.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 612 “Lavoro - Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.
Art. 6 ter
- Interventi per il sostegno al reddito (6)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12, art. 3.

1. Per l’anno 2009, è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 1.650,00 a titolo di sostegno al reddito, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato ed ai titolari di contratti di collaborazione a progetto, di cui all’articolo 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), che:
a) risiedono in Toscana;
b) sono stati già occupati presso unità produttive od operative di imprese localizzate in Toscana;
c) risultano in stato di disoccupazione da almeno tre mesi;
d) non beneficiano di ammortizzatori sociali;
e) hanno sottoscritto il patto di servizio integrato, di cui all’articolo 14, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32).
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a coloro che non risultano beneficiari nell’anno 2009 di altri contributi pubblici erogati a titolo di sostegno al reddito in conseguenza della perdita del posto di lavoro;
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) la durata minima del rapporto di lavoro la cui cessazione anticipata, per causa non imputabile al lavoratore, ha originato lo stato di disoccupazione;
b) la soglia di reddito, riferito all’anno 2008 ed accertato secondo la normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che dà diritto al contributo;
c) le modalità operative di accesso al contributo.
Art. 6 quater
- Contributi ai titolari di mutuo per l’acquisto della prima casa (7)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12, art. 4.

1. Per l’anno 2009 ai soggetti di cui all’articolo 6 ter, comma 1, che sono titolari di mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della prima casa e che non beneficiano di altre garanzie reali o personali, è attribuito un ulteriore contributo una tantum pari ad euro 1.650,00.
2. Al contributo di cui al comma 1 accedono anche i lavoratori residenti in Toscana, provenienti da unità produttive od operative di imprese localizzate in Toscana, sospesi dal lavoro o licenziati, che beneficiano della cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, o dell’indennità di mobilità, in possesso dei requisiti determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6 ter, comma 3.
3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto a coloro che non risultano beneficiari di altri contributi pubblici erogati allo stesso titolo e che dimostrano di aver correttamente assolto gli obblighi di pagamento nei confronti della propria banca mutuante.
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 6 ter, comma 3, definisce le caratteristiche dell’immobile oggetto del mutuo ipotecario per il pagamento del quale è concesso il contributo, con riferimento alla classificazione catastale ed al valore dell’immobile, nonché le modalità operative di erogazione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l .r. 20 marzo 2000, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2001, n. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 2 agosto 2006, n. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato rimodulato con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato integrato con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 1

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 2

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 2 novembre 2006, n. 52

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 3

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r . 31 luglio 2009, n. 44 , art. 4

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 5

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 6

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 7

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 8

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 9

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 10

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 11

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 12

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 13

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 14

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 15. La legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48 , comma 2, recita: “L’articolo 9 sexies della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009) è abrogato a partire dalla data di approvazione del PAER, che definisce la destinazione delle relative risorse in materia di difesa del suolo.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 16

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 17

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 20

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 1

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.