Menù di navigazione

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69

Legge finanziaria per l'anno 2009.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 31 dicembre 2008

Art. 9 bis
- Partecipazione al progetto “La Costituzione siamo noi” (22)

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 8

1. Nell’ambito delle iniziative di cui all’articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli) e delle celebrazioni del 150° anniversario dell’unità d’Italia, la Regione concorre alla realizzazione del progetto “La Costituzione siamo noi”, memoriale della Costituzione e laboratorio di educazione alla legalità costituzionale unitamente al Comune di Firenze, al Ministero della giustizia ed all’Associazione Gian Paolo Meucci.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzato un contributo finanziario, fino ad un massimo di euro 500.000,00 a favore del Comune di Firenze, coordinatore dell’iniziativa, da erogare per le specifiche finalità, nei termini e nei limiti definiti in un’apposita convenzione fra i soggetti coinvolti.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 116 “Interventi per la salvaguardia dei valori dell’antifascismo e della resistenza - Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l .r. 20 marzo 2000, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2001, n. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 2 agosto 2006, n. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato rimodulato con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato integrato con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 1

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 2

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 2 novembre 2006, n. 52

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 3

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r . 31 luglio 2009, n. 44 , art. 4

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 5

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 6

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 7

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 8

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 9

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 10

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 11

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 12

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 13

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 14

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 15. La legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48 , comma 2, recita: “L’articolo 9 sexies della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009) è abrogato a partire dalla data di approvazione del PAER, che definisce la destinazione delle relative risorse in materia di difesa del suolo.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 16

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 17

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 20

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 1

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.