Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69
Legge finanziaria per l'anno 2009.
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 31 dicembre 2008
Art. 6 quater
1. Per l’anno 2009 ai soggetti di cui all’articolo 6 ter, comma 1, che sono titolari di mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della prima casa e che non beneficiano di altre garanzie reali o personali, è attribuito un ulteriore contributo una tantum pari ad euro 1.650,00.
2. Al contributo di cui al comma 1 accedono anche i lavoratori residenti in Toscana, provenienti da unità produttive od operative di imprese localizzate in Toscana, sospesi dal lavoro o licenziati, che beneficiano della cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, o dell’indennità di mobilità, in possesso dei requisiti determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6 ter, comma 3.
3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto a coloro che non risultano beneficiari di altri contributi pubblici erogati allo stesso titolo e che dimostrano di aver correttamente assolto gli obblighi di pagamento nei confronti della propria banca mutuante.
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 6 ter, comma 3, definisce le caratteristiche dell’immobile oggetto del mutuo ipotecario per il pagamento del quale è concesso il contributo, con riferimento alla classificazione catastale ed al valore dell’immobile, nonché le modalità operative di erogazione.
Note del Redattore:
Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 15. La legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48 , comma 2, recita: “L’articolo 9 sexies della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009) è abrogato a partire dalla data di approvazione del PAER, che definisce la destinazione delle relative risorse in materia di difesa del suolo.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.