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Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69

Legge finanziaria per l'anno 2009.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 31 dicembre 2008

Art. 6
- Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici nonché di opere audiovisive assimilate(33)

Regolamento regionale 29 luglio 2009, n. 42/R.

1. Al fine di promuovere e valorizzare il territorio attraverso la produzione e diffusione di lungometraggi e cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate aventi valore culturale ed un diretto legame con l’identità regionale, è istituito il fondo per la produzione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate.
2. Le risorse stanziate nel fondo di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) all’erogazione di contributi per le sceneggiature originali di opere del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate, nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”;
b) all’erogazione di contributi per la produzione di opere prime del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate nei limiti del reg. (CE) 1998/2006;
c) ad assumere la qualifica di coproduttore o preacquistare diritti su opere seconde del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate.
3. Possono accedere agli interventi le imprese italiane e le imprese di paesi comunitari che si impegnano all’apertura in Italia di una filiale o agenzia permanente.
4. Con regolamento di attuazione sono definite le modalità di valutazione degli interventi da finanziare e di gestione del fondo.
5. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 pari ad euro 4.700.000,00 (18)

Parole così sostituite con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 4

per l’annualità 2009 si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2009.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l .r. 20 marzo 2000, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2001, n. 2.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 2 agosto 2006, n. 43 .

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Capo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 4.

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Capo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 7.

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Allegato rimodulato con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 8.

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Allegato integrato con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 9.

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Allegato inserito con l.r. 27 marzo 2009, n. 12 , art. 10.

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 1

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art. 2

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 2 novembre 2006, n. 52

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Articolo così sostituito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 3

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Parole così sostituite con l.r . 31 luglio 2009, n. 44 , art. 4

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 5

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 6

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 7

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 8

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 9

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 10

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 11

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 12

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 13

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 14

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 15. La legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, art. 48 , comma 2, recita: “L’articolo 9 sexies della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009) è abrogato a partire dalla data di approvazione del PAER, che definisce la destinazione delle relative risorse in materia di difesa del suolo.”.

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Capo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 16

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Articolo inserito con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art. 17

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 20

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Parole così sostituite con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 1

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Comma aggiunto con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 1.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.