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Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008

Art. 10
- Il governo dell’accesso
1. A livello zonale, anche in relazione a particolari caratteristiche del territorio, sono istituiti presìdi, denominati “punti insieme” che assicurano l’accoglienza e l’informazione alla persona che richiede la valutazione di non autosufficienza. I punti insieme assicurano, altresì, che entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 9, la UVM presenti la risposta assistenziale ritenuta appropriata e la condivida con la persona interessata ed i suoi familiari.
2. Il responsabile di zona, nello svolgimento delle proprie funzioni previste dall’articolo 64, commi 4 e 5 della l.r. 40/2005 , assicura il governo dell’accesso, il coordinamento dei punti insieme e della UVM; il responsabile di zona garantisce, in particolare:
a) l’integrazione della rete territoriale dei servizi sociali e sanitari;
b) la presa in carico della persona interessata;
c) la gestione integrata delle risorse;
d) la continuità assistenziale;
e) il coordinamento dell’attività dei punti insieme e della UVM;
f) la gestione del sistema informativo integrato delle attività territoriali;
g) la nomina del responsabile del PAP mediante l’individuazione della figura professionale sulla base delle caratteristiche del bisogno prevalente; tale figura ha il compito di seguire l’attuazione del PAP e di essere il referente organizzativo della persona interessata e dei suoi familiari.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 296 del 19 dicembre 2012 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'articolo 14, comma 2, lettera c).

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.