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Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008

CAPO IV
- Accesso alle prestazioni erogate tramite il fondo
Art. 9
- Segnalazione del bisogno
1. La procedura per la valutazione della non autosufficienza è attivata dall’interessato, da un familiare o dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, della l.r. 41/2005 , tramite la presentazione di una istanza, contenente la segnalazione del bisogno, ai presìdi di cui al successivo articolo 10, comma 1 nelle zone-distretto di residenza della persona non autosufficiente.
Art. 10
- Il governo dell’accesso
1. A livello zonale, anche in relazione a particolari caratteristiche del territorio, sono istituiti presìdi, denominati “punti insieme” che assicurano l’accoglienza e l’informazione alla persona che richiede la valutazione di non autosufficienza. I punti insieme assicurano, altresì, che entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 9, la UVM presenti la risposta assistenziale ritenuta appropriata e la condivida con la persona interessata ed i suoi familiari.
2. Il responsabile di zona, nello svolgimento delle proprie funzioni previste dall’articolo 64, commi 4 e 5 della l.r. 40/2005 , assicura il governo dell’accesso, il coordinamento dei punti insieme e della UVM; il responsabile di zona garantisce, in particolare:
a) l’integrazione della rete territoriale dei servizi sociali e sanitari;
b) la presa in carico della persona interessata;
c) la gestione integrata delle risorse;
d) la continuità assistenziale;
e) il coordinamento dell’attività dei punti insieme e della UVM;
f) la gestione del sistema informativo integrato delle attività territoriali;
g) la nomina del responsabile del PAP mediante l’individuazione della figura professionale sulla base delle caratteristiche del bisogno prevalente; tale figura ha il compito di seguire l’attuazione del PAP e di essere il referente organizzativo della persona interessata e dei suoi familiari.
Art. 11
- Unità di valutazione multidisciplinare
1. L’unità di valutazione multidisciplinare (UVM) è un’articolazione operativa della zona-distretto ed è composta da:
a) un medico di distretto;
b) un assistente sociale;
c) un infermiere professionale.
2. La UVM è di volta in volta integrata dal medico di medicina generale della persona sottoposta a valutazione; la UVM, in relazione ai casi in esame, è inoltre integrata dalle professionalità specialistiche, sociali e sanitarie, e dagli operatori coinvolti nella valutazione che sono ritenuti necessari; la UVM può ascoltare, su richiesta, le persone oggetto della valutazione o i loro familiari e riceverne memorie scritte.
3. La UVM è costituita con atto del responsabile di zona di cui all’articolo 10, comma 2, sulla base delle competenze previste dall’articolo 64 della l.r. 40/2005 . Il coordinamento della UVM è assegnato dal responsabile di zona ad uno dei membri della UVM stessa.
4. In ogni zona-distretto è costituita una UVM, con eventuali proiezioni nelle singole aree territoriali.
5. La UVM svolge le seguenti funzioni:
a) effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente;
b) verifica la sussistenza delle condizioni di bisogno per l'attivazione del fondo;
c) definisce il PAP di cui all’articolo 12, con indicazioni quantitative e temporali relative alle prestazioni sociosanitarie appropriate, domiciliari, semiresidenziali e residenziali;
d) individua l’indice di gravità del bisogno;
e) condivide il PAP con la persona assistita o i suoi familiari fissando in sessanta giorni dalla prestazione dell’istanza di cui all’articolo 9 il tempo massimo per l’erogazione della prestazione;
f) effettua la periodica verifica degli obiettivi contenuti nel PAP e procede, nei casi previsti, all’eventuale rivalutazione delle condizioni di bisogno.
Art. 12
- Progetto di assistenza personalizzato
1. Il progetto di assistenza personalizzato (PAP), elaborato dalla UVM, per i soggetti indicati dall’articolo 8, contiene gli obiettivi e gli esiti attesi in termini di mantenimento o miglioramento delle condizioni di salute della persona non autosufficiente, disabile e anziana e le prestazioni sociosanitarie da erogare, individuate sulla base degli indici di valutazione delle condizioni di bisogno di cui all’articolo 13, comma 2.
2. Nella elaborazione del PAP, la UVM si pone l’obiettivo di una condivisione dei contenuti del progetto con la persona assistita ed i suoi familiari, valutando possibili offerte di prestazioni alternative.
3. Nel caso di impossibilità di attivare le prestazioni assistenziali previste nel PAP entro il termine di cui all’articolo 11, comma 5, lettera e), la UVM assicura prestazioni di pari efficacia condivise con la famiglia e fissa entro novanta giorni il tempo massimo per attivare le prestazioni previste nel PAP.
Art. 13
- Determinazione dei livelli di gravità e di appropriatezza delle prestazioni
1. La valutazione multidimensionale della non autosufficienza è finalizzata ad individuare i livelli di gravità della persona non autosufficiente, disabile e anziana ed a determinare le prestazioni appropriate da erogare.
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata, con riferimento alle aree di bisogno individuate dalla classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute (ICF) approvata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sulla base dei seguenti criteri:
a) stato di salute funzionale organico, con riferimento alla dipendenza nelle attività di base della vita quotidiana, alle attività strumentali della vita quotidiana, al quadro clinico, al bisogno infermieristico;
b) condizioni cognitive comportamentali, con riferimento allo stato mentale, ai disturbi del comportamento ed ai disturbi dell’umore;
c) situazione socio ambientale e familiare, con riferimento alla rete assistenziale presente, alla situazione socio-economica, alla condizione abitativa ed al livello di copertura assistenziale quotidiano.
3. La procedura di valutazione si articola nelle seguenti fasi:
a) valutazione della condizione di non autosufficienza, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’accesso al fondo e di orientare la scelta verso il percorso assistenziale domiciliare, semiresidenziale o residenziale;
b) individuazione del livello di gravità del bisogno;
c) progettazione del percorso assistenziale appropriato tenendo anche conto delle aspirazioni di vita della persona interessata e definizione delle corrispondenti quote di risorse destinate al finanziamento delle prestazioni.
4. Gli indici di valutazione dei livelli di gravità e di appropriatezza delle prestazioni sono determinati dal piano sanitario e sociale integrato regionale.
Art. 14
- Modalità di compartecipazione al costo della prestazione
1. Fatto salvo il principio dell’accesso universalistico di tutte le persone che si trovano in condizioni di non autosufficienza alle prestazioni appropriate indicate nel PAP, in via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, sono previste forme di compartecipazione da parte della persona assistita ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE), secondo fasce economiche e di contribuzione differenziate, disciplinate dagli enti erogatori. A tali fini la Giunta regionale può, con deliberazione, formulare appositi indirizzi. (2)

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 7.

2. Nelle more della definizione e del finanziamento dei LIVEAS, l’atto di indirizzo di cui al comma 1 si attiene ai seguenti criteri generali:
a) nel caso di prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare si tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale del solo beneficiario della prestazione, determinata secondo la normativa in materia di ISEE;
b) nel caso di prestazioni di tipo residenziale, oltre alla situazione reddituale e patrimoniale della persona assistita, determinata secondo il metodo ISEE, sono computate le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza;
c) nel caso di cui alla lettera b) la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne è calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado;(1)

La Corte costituzionale con sentenza n. 296 del 19 dicembre 2012 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'articolo 14, comma 2, lettera c).

d) in relazione alle diverse fasce di reddito definite, e nel rispetto dei principi di equità e solidarietà, si prevedono ipotesi di esenzione totale, di esenzione parziale e di non esenzione dalla compartecipazione;
e) al fine di garantire la sostenibilità degli interventi, si prevede la graduale erogazione delle prestazioni economiche in relazione alle risorse progressivamente disponibili;
f) si ammette la facoltà delle amministrazioni competenti di elevare le soglie di esenzione corrispondenti alle fasce di reddito di cui alla lettera d).
3. Resta salva la facoltà per i soggetti gestori (5)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 28.

di intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione nei confronti del soggetto beneficiario della prestazione, in caso di inadempimento.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 296 del 19 dicembre 2012 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'articolo 14, comma 2, lettera c).

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.