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Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008

Art. 20
- Clausola valutativa
1. Entro novanta giorni dalla conclusione di ogni esercizio finanziario, a decorrere dall’anno 2009, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge, contenente in particolare le seguenti informazioni:
a) lo stato di attuazione della legge in relazione agli strumenti della programmazione evidenziando le modalità di raccordo tra i vari soggetti preposti ad essa;
b) l’ammontare del fondo, la sua composizione e la ripartizione tra le zone-distretto;
c) il livello di estensione territoriale dei presìdi previsti dalla legge, quali i punti insieme e le UVM;
d) gli esiti dell’applicazione dei nuovi criteri per la compartecipazione economica e per l’individuazione dei livelli di gravità del bisogno;
e) i tempi medi di attesa per la risposta assistenziale previsti dall’articolo 10, comma 1, e dall’articolo 12, comma 3;
f) i risultati raggiunti in merito all’incremento del numero delle persone assistite.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 296 del 19 dicembre 2012 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'articolo 14, comma 2, lettera c).

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.