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Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008

Art. 2
- Composizione del fondo
1. Il fondo è costituito:
a) da risorse provenienti dal fondo sanitario regionale destinate al sostegno dei servizi sociosanitari a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziane, secondo le indicazioni del piano sanitario e sociale integrato regionale;
b) da risorse provenienti dal fondo sociale regionale;
c) da risorse provenienti dal fondo nazionale per l’assistenza alle persone non autosufficienti, nonché da eventuali ulteriori risorse nazionali trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge;
d) da risorse provenienti da lasciti o donazioni, compatibili con questa finalità sociosanitaria.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 296 del 19 dicembre 2012 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'articolo 14, comma 2, lettera c).

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.