Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53
Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane. (2)
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
Art. 2
- Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano all’impresa artigiana come definita dal capo II.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle:
a) attività agricole, salvo il caso che siano strumentali ed accessorie rispetto alla attività artigiana;
b) attività di prestazione di servizi commerciali, attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime e commerciali, come definite dall’articolo 1, comma 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), salvo il caso che siano strumentali ed accessorie rispetto alla attività artigiana;
c) attività artistiche svolte in forma di lavoro autonomo;
d) attività di produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attività secondaria, senza l’impiego di mano d’opera.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 marzo 2016, n. 22 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.