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Legge regionale 2 dicembre 2008, n. 63

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 10 febbraio 2008

Art. 1
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2006
1. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito dal seguente:
5. Il PAR si raccorda con gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa comunitaria, in particolare con il programma di sviluppo rurale, e con gli strumenti della programmazione negoziata. Il programma forestale regionale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), si rapporta al PAR.
”.
Art. 2
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 1/2006
1. Dopo il numero 3 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 1/2006 è aggiunto il seguente:
3 bis) tutela della salute degli operatori agricoli, delle popolazioni rurali e dei consumatori;
2. Dopo il numero 9 della lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 1/2006 è aggiunto il seguente:
9 bis) azioni di animazione dello sviluppo agricolo e rurale sul territorio;


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.