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Legge regionale 21 novembre 2008, n. 62

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 28 novembre 2008

CAPO I
- Presidenza della Giunta
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale)
Art. 1
1. Il comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), è sostituito dal seguente:
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 bis, non è consentito procedere a valutazione di impatto ambientale in sanatoria, relativamente a progetti già realizzati.
”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 79/1998, è inserito il seguente:
4 bis. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione d’impatto ambientale, o di annullamento della pronuncia di compatibilità ambientale, l’autorità competente provvede ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel testo risultante dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
”.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”)
Art. 2
- Modifiche all'art. 3 della l.r. 23/2007
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), è sostituito dal seguente:
1. Il BURT si articola in tre parti, i cui contenuti sono specificati negli articoli 4, 5 e 5 bis.
”.
Art. 3
- Modifiche all'art. 5 della l.r. 23/2007
1. Le lettere h), i), j) e k) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 sono abrogate.
Art. 4
1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 23/2007 è inserito il seguente:
Art. 5 bis - Parte terza
1. Sono pubblicati nella parte terza del BURT:
a) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
b) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
c) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere a) e b);
d) gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.
2. Sono inoltre pubblicati nella parte terza, ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Restano ferme le forme di pubblicazione ivi previste ed i relativi effetti.
”.
Art. 5
1. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 23/2007 le parole: “
dell’articolo 5
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’articolo 4, lettere d), e) e g), dell’articolo 5 e dell’articolo 5 bis.
”.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)
Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 73 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), la parola: “
18
,“ è soppressa.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)
Art. 7
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), è aggiunto il seguente:
1 bis. Nei tre mesi antecedenti le elezioni degli enti locali interessati dai processi partecipativi di cui al capo IV, non sono ammessi nuovi progetti partecipativi.
”.
CAPO II
- Sviluppo economico
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica)
Art. 8
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), è inserito il seguente:
1 bis. Il Consiglio regionale può deliberare una proposta di nuova delimitazione che è trasmessa alla Giunta regionale per l’avvio delle procedure di cui all’articolo 5, commi 3, 4 e 5.
”.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fideiussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.)
Art. 9
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell’estinzione delle obbligazioni fideiussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.), è sostituito dal seguente:
2. Le somme recuperate dalla Fidi Toscana S.p.A. sia a titolo di recupero dei crediti sia dalla gestione o vendita delle partecipazioni di cui al comma 1, detratte le spese relative al compenso di cui all’articolo 2, comma 2, vengono utilizzate dalla Fidi Toscana S.p.A. per la dotazione finanziaria del fondo di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) della l.r. 41/1994.
”.
2. I commi 2 bis e 3 dell’articolo 5 della l.r. 24/1996 sono abrogati.
3. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 24/1996 le parole: “
e sulle disponibilità liquide del fondo di cui al comma 2, lettera b)
” sono soppresse.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive)
Art. 10
Abrogato.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
Art. 11
1. Abrogato.
Art. 12
1. Abrogato.
Art. 13
1. Abrogato.
Art. 14
1. Abrogato.
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)
Art. 15
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), è aggiunto il seguente:
4 bis. Il soggetto riconosciuto IAP, anche ai sensi dell’articolo 4, presenta richiesta di cancellazione dell’iscrizione di cui al comma 2, ad ARTEA entro centoventi giorni dalla data in cui l’atto o la circostanza che ha determinato la perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, ha avuto esito definitivo.
”.
Art. 16
1. ll comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 45/2007 è sostituito dal seguente:
2. Entro il 31 dicembre 2008 le persone fisiche che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte all'albo provinciale di cui alla l.r. 6/1994, nella seconda sezione e relativa sottosezione, e la cui azienda è iscritta all'anagrafe regionale delle aziende agricole, possono richiedere all'ARTEA il riconoscimento della qualifica di IAP, unicamente facendo valere la predetta iscrizione.
”.
Art. 17
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l. r. 45/2007 è aggiunto il seguente:
1 bis. Le aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall’articolo 2135 del codice civile e dalle leggi statali speciali, sono equiparate allo IAP ai seguenti fini:
a) attribuzione di provvidenze con gli strumenti di programmazione regionale che dispongono interventi finanziari in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale;
b) applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, capo III della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), concernenti le costruzioni sul territorio rurale.
”.
CAPO III
- Diritto alla salute e politiche di solidarietà
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti,
medicina legale e farmaceutica).
Art. 18
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2008 n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è sostituito dal seguente:
1. Il comune adotta i provvedimenti di autorizzazione o concessione in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e igiene degli alimenti, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall’articolo 2. Il comune inoltre adotta i provvedimenti di riconoscimento e riceve le dichiarazioni di inizio di attività ai fini della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Il comune dispone la revoca del provvedimento di
riconoscimento o la chiusura definitiva dello stabilimento nel caso di mancato rispetto dei requisiti
generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
1 bis. Il comune può delegare le funzioni di cui al comma 1 alle aziende USL oppure avvalersi degli uffici delle stesse.
”.
Art. 19
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
1 bis. Con riferimento ai procedimenti finalizzati a garantire l’igiene degli alimenti, le aziende USL nella loro attività di vigilanza e di controllo:
a) formulano prescrizioni dirette ad assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene alimentare;
b) dispongono il sequestro e la distruzione degli alimenti considerati pericolosi per la salute, a meno che possano essere utilizzati per scopi diversi dall’alimentazione umana;
c) dispongono il blocco ufficiale di alimenti e mangimi o la sospensione di attività o la chiusura temporanea dello stabilimento.
”.
Art. 20
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 16/2000 dopo la parola: “
abitanti
” sono inserite le seguenti: “
, ovvero nei comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale,
”.
Art. 21
1. Al comma 2 dell’articolo 26 bis della l.r. 16/2000 dopo le parole: “
comma 1
” sono aggiunte le seguenti: “
dell’articolo 26
”.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport).
Art. 22
1. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport), è sostituito dal seguente:
4. Le certificazioni di idoneità agonistica e non agonistica sono rilasciate dalle aziende unità sanitarie locali o da strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport.
”.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “CSPO”)
Art. 23
Abrogato.
CAPO IV
- Politiche formative, beni e attività culturali
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)
Art. 24
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 10 septies della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:
6 bis. Ai componenti del Consiglio compete il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute secondo modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 32, comma
3.
”.
Art. 25
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
2 bis. Per le finalità di cui al comma 1 il sistema provinciale per l’impiego, gli istituti scolastici e le università possono promuovere tirocini estivi di orientamento in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria superiore e degli studenti universitari, secondo modalità annualmente definite con deliberazione della Giunta regionale.
”.
CAPO V
- Politiche territoriali e ambientali
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi)
Art. 26
Abrogato.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale).
Art. 27
1. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), è sostituito dal seguente:
4. Il nulla osta, nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani).
”.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio)
Art. 28
1. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio), è sostituito dal seguente:
2 Il nulla osta di cui al comma 1, nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia
determinato per decorrenza dei termini, sostituisce, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi
e terreni montani).
”.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 29
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), sono inseriti i seguenti:
1 bis. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Emilia-Romagna per l’inserimento dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola, compresi nella Provincia di Firenze, nonché dei Comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Pescia, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese, compresi nella Provincia di Pistoia, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Emilia-Romagna.
1 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa la data a partire dalla quale i comuni
di cui al comma 1 bis cessano di essere compresi nell’ambito dell’ATO Toscana Centro e di partecipare al relativo consorzio e detta le eventuali disposizioni per assicurare il funzionamento dell’ATO Toscana Centro.
”.
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)
Art. 30
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è aggiunto il seguente:
7 bis. In caso di esercizio associato delle funzioni ai sensi dell’articolo 22, la Regione, in accordo con gli enti locali interessati, può trasferire le risorse regionali destinate ai servizi di cui al comma 4, lettera a), direttamente al soggetto delegato ovvero al consorzio individuato o istituito ai sensi dell’articolo 22, comma 2.
”.
Art. 31
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 42/1998 le parole: “I
l Piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) di cui all’art. 16 della L.R. 16.01.1995, n. 5
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il piano territoriale di coordinamento (PTC) di cui all'articolo 51 della l.r. 1/2005
”.
Art. 32
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 42/1998 le parole: “
Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale di cui alla L.R. 16.01.1995, n. 5 ed il Piano urbano del traffico di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ove prescritto” sono sostituite dalle seguenti: “Gli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni ed il piano urbano della mobilità di cui all’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999)
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 42/1998, le parole: “
i Piani urbani del traffico
” sono sostituite dalle seguenti: “
i piani urbani della mobilità
”.
SEZIONE VI
- Interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 4 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili)
Art. 33
- Interpretazione autentica dell’articolo 15 comma 4 della l.r. 78/1998
1. La disposizione di cui al primo periodo del comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili), si interpreta nel senso che il materiale ornamentale cui fare riferimento per l’applicazione del contributo è quello idoneo alla commercializzazione.
SEZIONE VII
- Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)
Art. 34
- Sostituzione dell’articolo 12 bis della l.r. 91/1998
1. L’articolo 12 bis della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è sostituito dal seguente:
Art. 12 bis - Iniziative e regolamenti regionali per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata per usi diversi da quello idropotabile
1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche e per il riuso delle acque reflue e gli usi plurimi, nel rispetto delle priorità previste dalle leggi vigenti.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere delle province e delle autorità di bacino, emana uno o
più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque a scopi diversi da quelli
idropotabili, con particolare riferimento agli usi irrigui e produttivi.
3. I regolamenti garantiscono la riduzione dei consumi, la tutela della risorsa, la prevenzione delle crisi idriche, anche incidendo sulle concessioni di derivazione e sui relativi canoni.
4. I regolamenti hanno ad oggetto in particolare:
a) la definizione di disposizioni omogenee per l’intero territorio regionale in materia di concessioni di derivazione per l’utilizzo dell’acqua pubblica;
b) la definizione di disposizioni concernenti l’estrazione di acqua sotterranea finalizzata all’abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
c) la definizione di criteri per la determinazione dei canoni, prevedendo casi di riduzione o maggiorazione finalizzati a favorire il risparmio e l’uso sostenibile della risorsa idrica;
d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 96, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
e) la definizione degli obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell’acqua pubblica, attraverso l’installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del d.lgs.152/2006;
f) la definizione degli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'autorità concedente per il loro invio alla Regione ed alle autorità di bacino competenti;
g) la definizione di criteri per la costituzione di riserve di acqua;
h) la definizione di criteri per il riuso delle acque, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 99 del d.lgs. 152/2006;
i) la determinazione delle riduzioni applicabili alla tariffa per le utenze industriali con riferimento al servizio di fognatura e depurazione, ai sensi di quanto previsto all’articolo 155, comma 6, del d.lgs. 152/2006.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti indirizzi e priorità per l’effettuazione del
censimento delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, nel rispetto dei criteri adottati ai
sensi dell’articolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006.
”.
Art. 35
- Inserimento dell’articolo 12 ter nella l.r. 91/1998
1. Dopo l’articolo 12 bis della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
Art. 12 ter - Funzioni di vigilanza e controllo sulle utilizzazioni delle acque
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all’articolo 12 bis, e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 152/2006 nonché dalla presente legge, spettano alle province competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
”.
Art. 36
- Inserimento dell’articolo 12 quater nella l.r. 91/1998
1. Dopo l’articolo 12 ter della l.r. 91/1998 è aggiunto il seguente:
Art. 12 quater
Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti regionali
1. Ove non diversamente sanzionate, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nel regolamenti di cui all’articolo 12 bis comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
”.
SEZIONE VIII
- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Art. 37- Art. 61
Articoli abrogati.
CAPO VI
- Organizzazione e sistema informativo
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)”)
Art. 62
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)”) le parole: “
, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa percepita sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro
” sono soppresse.
CAPO VII
- Bilancio e finanze
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)
Art. 63
- Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 81/2000
1. L’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), è sostituito dal seguente:
Art. 2 - Principi generali
1. Salvo che non sia diversamente stabilito da legge regionale, all'applicazione delle sanzioni
amministrative per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale provvedono gli enti che ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono. L'autorità competente all'applicazione delle sanzioni è individuata in conformità ai
rispettivi ordinamenti.
2. Qualora le funzioni di amministrazione attiva siano riservate all'amministrazione dello Stato, l'applicazione delle sanzioni amministrative compete agli enti cui la legge attribuisce funzioni di
vigilanza e controllo.
3. Nel caso in cui la legge statale attribuisca alla Regione ulteriori funzioni sanzionatorie, la relativa competenza è ripartita secondo i criteri di cui al comma 1. Nel caso in cui le nuove funzioni non siano riconducibili all’esercizio di funzioni di amministrazione attiva, vigilanza e controllo da parte degli enti, queste sono esercitate dalla Regione, previa integrazione della deliberazione di cui all’articolo 4.
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative spettano all'ente competente alla loro applicazione e non sono soggetti a vincolo di destinazione.
”.
Art. 64
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 81/2000 è sostituito dal seguente:
1. Sono riservate alla Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti le potestà sanzionatorie relative a:
a) infrazioni amministrative ascrivibili in via solidale all'ente competente all'applicazione delle sanzioni secondo i principi di cui all'articolo 2;
b) infrazioni amministrative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, nelle materie dell’igiene degli alimenti, dell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, della sicurezza dei luoghi di lavoro, della qualità delle acque destinate al consumo umano.
”.
Art. 65
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 81/2000 è inserito il seguente:
2 bis. I procedimenti sanzionatori in corso fino al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della deliberazione di cui all’articolo 4 sono portati a termine secondo le disposizioni previgenti.
”.
CAPO VIII
- Istituti statutari
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 8 febbario 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)
Art. 66
1. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), le parole: “
di cui alla lettera f)
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui alla lettera c)
”.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi)
Art. 67
1. Al secondo periodo del quinto comma dell’articolo 5 della legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi), le parole: “
entro un mese” sono sostituite dalle seguenti: “entro dieci giorni
”.
2. Alla fine del quinto comma dell’articolo 5 della l.r. 19/1972 sono aggiunte, le parole: “
Il numero dei fogli richiesti complessivamente non può essere superiore al doppio dei fogli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste ai sensi dell’articolo 74 dello Statuto.
”.
CAPO IX
- Disposizioni finali
Art. 68
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 novembre 1998, n. 79 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 aprile 2007, n. 23 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 aprile 2007, n. 23 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 aprile 2007, n. 23 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 .

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Il testo dell' articolo prima è stato riportato in modifica alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34 . Poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 marzo 1996, n. 24 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 marzo 2000, n. 35 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2007, n. 45 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2007, n. 45 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 9 luglio 2003, n. 35 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 4 febbraio 2008, n. 3 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 aprile 1995, n. 49 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r.11 dicembre 1998, n. 91.

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Note soppresse.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 maggio 2007, n. 27 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 dicembre 2000, n. 81 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 14 luglio 1972, n. 19 .

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Articoli abrogati con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.