Legge regionale 21 novembre 2008, n. 62
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 28 novembre 2008
CAPO I
- Presidenza della Giunta
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale)
Art. 1
- Modifiche all'art. 18 della l.r. 79/1998
1. Il comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), è sostituito dal seguente:
“
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 bis, non è consentito procedere a valutazione di impatto ambientale in sanatoria, relativamente a progetti già realizzati.
”.2. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 79/1998, è inserito il seguente:
“
4 bis. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione d’impatto ambientale, o di annullamento della pronuncia di compatibilità ambientale, l’autorità competente provvede ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel testo risultante dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
”.SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”)
Art. 2
- Modifiche all'art. 3 della l.r. 23/2007
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), è sostituito dal seguente:
“
1. Il BURT si articola in tre parti, i cui contenuti sono specificati negli articoli 4, 5 e 5 bis.
”.Art. 3
- Modifiche all'art. 5 della l.r. 23/2007
1. Le lettere h), i), j) e k) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 sono abrogate.
Art. 4
- Inserimento dell'articolo 5bis della l.r. 23/2007
1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 23/2007 è inserito il seguente:
“
Art. 5 bis - Parte terza
1. Sono pubblicati nella parte terza del BURT:
a) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
b) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
c) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere a) e b);
d) gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.
2. Sono inoltre pubblicati nella parte terza, ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Restano ferme le forme di pubblicazione ivi previste ed i relativi effetti.
”.Art. 5
-Modifiche all'articolo 18 della l.r. 23/2007
1. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 23/2007 le parole: “
dell’articolo 5
” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 4, lettere d), e) e g), dell’articolo 5 e dell’articolo 5 bis.
”.SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)
Art. 6
- Modifiche all'articolo 73 della l.r. 38/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 73 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), la parola: “
18
,“ è soppressa.SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)
Art. 7
-Modifica all'articolo 28 della l.r. 69/2007
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), è aggiunto il seguente:
“
1 bis. Nei tre mesi antecedenti le elezioni degli enti locali interessati dai processi partecipativi di cui al capo IV, non sono ammessi nuovi progetti partecipativi.
”.Note del Redattore:
Il testo dell' articolo prima è stato riportato in modifica alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34 . Poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.