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Legge regionale 21 novembre 2008, n. 62

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 28 novembre 2008

CAPO IX
- Disposizioni finali
Art. 68
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 novembre 1998, n. 79 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 aprile 2007, n. 23 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 aprile 2007, n. 23 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 aprile 2007, n. 23 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 aprile 2007, n. 23 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 .

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Il testo dell' articolo prima è stato riportato in modifica alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34 . Poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 marzo 1996, n. 24 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 marzo 2000, n. 35 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2007, n. 45 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2007, n. 45 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2007, n. 45 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 9 luglio 2003, n. 35 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 4 febbraio 2008, n. 3 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 aprile 1995, n. 49 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r.11 dicembre 1998, n. 91.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r.11 dicembre 1998, n. 91.

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Note soppresse.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 maggio 2007, n. 27 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 dicembre 2000, n. 81 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 14 luglio 1972, n. 19 .

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Articoli abrogati con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.