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Legge regionale 21 novembre 2008, n. 62

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 28 novembre 2008

CAPO VIII
- Istituti statutari
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 8 febbario 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)
Art. 66
1. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), le parole: “
di cui alla lettera f)
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui alla lettera c)
”.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi)
Art. 67
1. Al secondo periodo del quinto comma dell’articolo 5 della legge regionale 14 luglio 1972, n. 19 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi), le parole: “
entro un mese” sono sostituite dalle seguenti: “entro dieci giorni
”.
2. Alla fine del quinto comma dell’articolo 5 della l.r. 19/1972 sono aggiunte, le parole: “
Il numero dei fogli richiesti complessivamente non può essere superiore al doppio dei fogli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste ai sensi dell’articolo 74 dello Statuto.
”.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 novembre 1998, n. 79 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 aprile 2007, n. 23 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 aprile 2007, n. 23 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 .

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Il testo dell' articolo prima è stato riportato in modifica alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34 . Poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 marzo 1996, n. 24 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 marzo 2000, n. 35 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2007, n. 45 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 9 luglio 2003, n. 35 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 4 febbraio 2008, n. 3 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 aprile 1995, n. 49 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r.11 dicembre 1998, n. 91.

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Note soppresse.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 maggio 2007, n. 27 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 dicembre 2000, n. 81 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 14 luglio 1972, n. 19 .

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Articoli abrogati con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.