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Legge regionale 21 novembre 2008, n. 62

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 28 novembre 2008

CAPO V
- Politiche territoriali e ambientali
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi)
Art. 26
Abrogato.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale).
Art. 27
1. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), è sostituito dal seguente:
4. Il nulla osta, nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani).
”.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio)
Art. 28
1. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio), è sostituito dal seguente:
2 Il nulla osta di cui al comma 1, nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia
determinato per decorrenza dei termini, sostituisce, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi
e terreni montani).
”.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 29
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), sono inseriti i seguenti:
1 bis. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Emilia-Romagna per l’inserimento dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola, compresi nella Provincia di Firenze, nonché dei Comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Pescia, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese, compresi nella Provincia di Pistoia, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Emilia-Romagna.
1 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa la data a partire dalla quale i comuni
di cui al comma 1 bis cessano di essere compresi nell’ambito dell’ATO Toscana Centro e di partecipare al relativo consorzio e detta le eventuali disposizioni per assicurare il funzionamento dell’ATO Toscana Centro.
”.
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)
Art. 30
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è aggiunto il seguente:
7 bis. In caso di esercizio associato delle funzioni ai sensi dell’articolo 22, la Regione, in accordo con gli enti locali interessati, può trasferire le risorse regionali destinate ai servizi di cui al comma 4, lettera a), direttamente al soggetto delegato ovvero al consorzio individuato o istituito ai sensi dell’articolo 22, comma 2.
”.
Art. 31
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 42/1998 le parole: “I
l Piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) di cui all’art. 16 della L.R. 16.01.1995, n. 5
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il piano territoriale di coordinamento (PTC) di cui all'articolo 51 della l.r. 1/2005
”.
Art. 32
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 42/1998 le parole: “
Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale di cui alla L.R. 16.01.1995, n. 5 ed il Piano urbano del traffico di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ove prescritto” sono sostituite dalle seguenti: “Gli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni ed il piano urbano della mobilità di cui all’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999)
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 42/1998, le parole: “
i Piani urbani del traffico
” sono sostituite dalle seguenti: “
i piani urbani della mobilità
”.
SEZIONE VI
- Interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 4 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili)
Art. 33
- Interpretazione autentica dell’articolo 15 comma 4 della l.r. 78/1998
1. La disposizione di cui al primo periodo del comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili), si interpreta nel senso che il materiale ornamentale cui fare riferimento per l’applicazione del contributo è quello idoneo alla commercializzazione.
SEZIONE VII
- Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)
Art. 34
- Sostituzione dell’articolo 12 bis della l.r. 91/1998
1. L’articolo 12 bis della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è sostituito dal seguente:
Art. 12 bis - Iniziative e regolamenti regionali per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata per usi diversi da quello idropotabile
1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche e per il riuso delle acque reflue e gli usi plurimi, nel rispetto delle priorità previste dalle leggi vigenti.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere delle province e delle autorità di bacino, emana uno o
più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque a scopi diversi da quelli
idropotabili, con particolare riferimento agli usi irrigui e produttivi.
3. I regolamenti garantiscono la riduzione dei consumi, la tutela della risorsa, la prevenzione delle crisi idriche, anche incidendo sulle concessioni di derivazione e sui relativi canoni.
4. I regolamenti hanno ad oggetto in particolare:
a) la definizione di disposizioni omogenee per l’intero territorio regionale in materia di concessioni di derivazione per l’utilizzo dell’acqua pubblica;
b) la definizione di disposizioni concernenti l’estrazione di acqua sotterranea finalizzata all’abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
c) la definizione di criteri per la determinazione dei canoni, prevedendo casi di riduzione o maggiorazione finalizzati a favorire il risparmio e l’uso sostenibile della risorsa idrica;
d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 96, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
e) la definizione degli obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell’acqua pubblica, attraverso l’installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del d.lgs.152/2006;
f) la definizione degli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'autorità concedente per il loro invio alla Regione ed alle autorità di bacino competenti;
g) la definizione di criteri per la costituzione di riserve di acqua;
h) la definizione di criteri per il riuso delle acque, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 99 del d.lgs. 152/2006;
i) la determinazione delle riduzioni applicabili alla tariffa per le utenze industriali con riferimento al servizio di fognatura e depurazione, ai sensi di quanto previsto all’articolo 155, comma 6, del d.lgs. 152/2006.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti indirizzi e priorità per l’effettuazione del
censimento delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, nel rispetto dei criteri adottati ai
sensi dell’articolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006.
”.
Art. 35
- Inserimento dell’articolo 12 ter nella l.r. 91/1998
1. Dopo l’articolo 12 bis della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
Art. 12 ter - Funzioni di vigilanza e controllo sulle utilizzazioni delle acque
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all’articolo 12 bis, e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 152/2006 nonché dalla presente legge, spettano alle province competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
”.
Art. 36
- Inserimento dell’articolo 12 quater nella l.r. 91/1998
1. Dopo l’articolo 12 ter della l.r. 91/1998 è aggiunto il seguente:
Art. 12 quater
Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti regionali
1. Ove non diversamente sanzionate, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nel regolamenti di cui all’articolo 12 bis comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
”.
SEZIONE VIII
- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Art. 37- Art. 61
Articoli abrogati.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 novembre 1998, n. 79 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 aprile 2007, n. 23 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 .

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Il testo dell' articolo prima è stato riportato in modifica alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34 . Poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 marzo 1996, n. 24 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 marzo 2000, n. 35 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2007, n. 45 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 9 luglio 2003, n. 35 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 4 febbraio 2008, n. 3 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 aprile 1995, n. 49 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r.11 dicembre 1998, n. 91.

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Note soppresse.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 maggio 2007, n. 27 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 dicembre 2000, n. 81 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 dicembre 2000, n. 81 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 14 luglio 1972, n. 19 .

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Articoli abrogati con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.