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Legge regionale 21 novembre 2008, n. 62

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 28 novembre 2008

CAPO III
- Diritto alla salute e politiche di solidarietà
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti,
medicina legale e farmaceutica).
Art. 18
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2008 n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è sostituito dal seguente:
1. Il comune adotta i provvedimenti di autorizzazione o concessione in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e igiene degli alimenti, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall’articolo 2. Il comune inoltre adotta i provvedimenti di riconoscimento e riceve le dichiarazioni di inizio di attività ai fini della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Il comune dispone la revoca del provvedimento di
riconoscimento o la chiusura definitiva dello stabilimento nel caso di mancato rispetto dei requisiti
generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
1 bis. Il comune può delegare le funzioni di cui al comma 1 alle aziende USL oppure avvalersi degli uffici delle stesse.
”.
Art. 19
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
1 bis. Con riferimento ai procedimenti finalizzati a garantire l’igiene degli alimenti, le aziende USL nella loro attività di vigilanza e di controllo:
a) formulano prescrizioni dirette ad assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene alimentare;
b) dispongono il sequestro e la distruzione degli alimenti considerati pericolosi per la salute, a meno che possano essere utilizzati per scopi diversi dall’alimentazione umana;
c) dispongono il blocco ufficiale di alimenti e mangimi o la sospensione di attività o la chiusura temporanea dello stabilimento.
”.
Art. 20
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 16/2000 dopo la parola: “
abitanti
” sono inserite le seguenti: “
, ovvero nei comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale,
”.
Art. 21
1. Al comma 2 dell’articolo 26 bis della l.r. 16/2000 dopo le parole: “
comma 1
” sono aggiunte le seguenti: “
dell’articolo 26
”.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport).
Art. 22
1. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport), è sostituito dal seguente:
4. Le certificazioni di idoneità agonistica e non agonistica sono rilasciate dalle aziende unità sanitarie locali o da strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport.
”.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “CSPO”)
Art. 23
Abrogato.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 novembre 1998, n. 79 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 aprile 2007, n. 23 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 aprile 2007, n. 23 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 13 luglio 2007, n. 38 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 .

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Il testo dell' articolo prima è stato riportato in modifica alla l.r. 5 maggio 1994, n. 34 . Poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 marzo 1996, n. 24 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 marzo 2000, n. 35 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 febbraio 2005, n. 28 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2007, n. 45 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 9 luglio 2003, n. 35 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 4 febbraio 2008, n. 3 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 aprile 1995, n. 49 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 31 luglio 1998, n. 42.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r.11 dicembre 1998, n. 91.

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Note soppresse.

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 maggio 2007, n. 27 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 dicembre 2000, n. 81 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 14 luglio 1972, n. 19 .

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Articoli abrogati con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.