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Legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 31 ottobre 2008

CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)
Art. 1
- Modifiche all’articolo 1 della l.r. 5/2008
1. La rubrica dell’articolo 1 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituita dalla seguente: “
Finalità e ambito di applicazione
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 5/2008 è inserito il seguente:
1 bis. La presente legge non si applica:
a) alle commissioni di concorso e alle commissioni esaminatrici la cui durata si esaurisce con la conclusione delle prove o degli esami;
b) alle designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione, fatta eccezione per le nomine in seno ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale;
c) alle nomine effettuate in ragione dell’ufficio ricoperto dal soggetto nominato;
d) alle determinazioni di carattere organizzativo dei dirigenti regionali, assunte nell’ambito dei rispettivi poteri di gestione, che comportano l’individuazione di personale regionale ad essi assegnato a partecipare ad organismi con compiti istruttori o consultivi;
e) agli organismi di garanzia previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro;
f) ai commissari nominati dalla Regione.
”.
Art. 2
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 5/2008 sono aggiunte, in fine, le parole: “
Tale disciplina si applica anche agli organismi pubblici aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e svolgenti funzioni di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale.
”.
Art. 3
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 5/2008
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
1. La pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana degli elenchi di cui all’articolo 5 costituisce avviso pubblico per l’indicazione di candidature per le nomine e designazioni di competenza regionale, ad eccezione di quelle inerenti a:
a) organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;
b) organismi per i quali la legge di settore già prevede l’espletamento di uno specifico avviso pubblico;
c) organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza;
d) nomine e designazioni da effettuarsi previa intesa della Regione con organi dello Stato, delle regioni o di altri soggetti;
e) organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, se non già ricompresi nelle lettere da a) a
d).”.
2. Nel comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 5/2008 le parole: “
lettera f)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettera c)
”.
Art. 4
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 5/2008 sono aggiunte,in fine, le parole: “,
ad esclusione dei dipendenti regionali, fermo restando quanto per essi previsto dalle lettere a) e k) del comma 1 dell’articolo 12. I casi in cui le previsioni dell’articolo 2 della l. 154/1981 sono riferite al territorio nel quale il titolare di una determinata carica esercita le sue funzioni costituiscono causa di esclusione limitatamente ad organismi il cui ambito operativo è esattamente coincidente con detto territorio o compreso in esso.
Art. 5
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 5/2008 è sostituita dalla seguente:
f) titolare di due incarichi di membro effettivo in collegi sindacali e organi di controllo, la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici o di società di capitali da essi partecipate in modo esclusivo o prevalente;
2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 5/2008 è aggiunta la seguente:
g bis) soggetti nominati dalla Regione a seguito delle designazioni di cui all’articolo 1, comma 1 bis, lettera b).
Art. 6
1. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 sono aggiunte, in fine, le parole: “
A tale fine si considerano anche i mandati svolti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
”.
Art. 7
1. Al comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 5/2008 il secondo periodo è soppresso.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 5/2008 è inserito il seguente:
6 bis. Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale, anche nei casi in cui esse siano state esercitate dal Presidente dello stesso Consiglio ai sensi dell’articolo 21, comma 5, l’invito di cui al comma 2 è effettuato dal Presidente del Consiglio regionale e la revoca o la decadenza sono disposte dal Consiglio regionale previa istruttoria e contraddittorio con l’interessato svolti dalla commissione consiliare competente.
”.
3. Il comma 7 dell’articolo 15 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
7. I soggetti che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), decadono di diritto dall’incarico dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica l’interdizione o la misura di prevenzione. L’organo competente alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, il verificarsi di tali condizioni provvede a dichiarare la decadenza ed a effettuare la sostituzione a norma dell’articolo 17.
”.
Art. 8
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 5/2008 è aggiunto il seguente:
2 bis. Le nomine e designazioni di rappresentanti degli enti locali in organismi regionali o comunque sottoposti alla disciplina regionale sono soggette alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 24 dicembre 2010, n. 61/R , in base alle disposizioni dell'art. 52 della l.r. 5 agosto 2009, n. 51 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.