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Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55

Disposizioni in materia di qualità della normazione.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008

INDICE

chudere cartella CAPO I- Qualità della normazione
Art. 1- Finalità della legge
Art. 2- Principi in materia di qualità della normazione
Art. 3- Programma di azione normativa
Art. 4- Strumenti di analisi preventiva degli effetti degli atti normativi
Art. 4 bis - Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa
Art. 5- Strumenti di verifica successiva degli effetti degli atti normativi
Art. 6- Cura della qualità normativa nelle commissioni consiliari
Art. 7- Documentazione a corredo delle proposte di legge
Art. 8- Documentazione a corredo delle proposte di regolamento
Art. 9- Motivazione delle leggi e dei regolamenti
Art. 9 bis - Clausola di neutralità finanziaria
Art. 10- Coordinamento finale e formale delle leggi
Art. 11- Tutela delle norme statutarie sulla qualità della normazione
Art. 12- Testi unici
Art. 13- Manutenzione della normativa
Art. 14- Comunicazione degli atti normativi
Art. 15- Rapporto sulla normazione
Art. 16- Strutture di supporto
chudere cartella CAPO II- Elementi formali delle fonti normative
Art. 17- Formula di promulgazione delle leggi
Art. 18- Formule di emanazione e disposizioni formali relative ai regolamenti
Art. 19- Numerazione delle leggi e dei regolamenti
chudere cartella CAPO III- Disposizioni di attuazione
Art. 20- Strumenti attuativi
Art. 21- Disposizioni transitorie

Note del Redattore:

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Periodo aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 34.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 35.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.