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Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55

Disposizioni in materia di qualità della normazione.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008

Art. 4 bis
Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa (8)

Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51, art. 4.

1. La Regione definisce specifici strumenti per la qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa, al fine di favorire le politiche di sviluppo economico della Regione, garantendo la comprensibilità dei testi normativi, la diminuzione degli oneri amministrativi e la partecipazione alla formazione dei testi normativi, in coerenza con i principi della comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa “uno Small Business Act per l’Europa”), recepiti a livello nazionale nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010.
2. Con gli atti di intesa di cui all’articolo 20, il Consiglio regionale e la Giunta regionale disciplinano la procedura di valutazione preventiva degli effetti sulle micro, piccole e medie imprese delle proposte di leggi e regolamenti regionali, di atti di programmazione e amministrativi e di avvisi pubblici, mediante l’adozione del test micro, piccole, medie imprese (Test MPMI).
3. La procedura di valutazione di cui al comma 2 prevede, in particolare, il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle MPMI.
4. Le risultanze del Test MPMI sono adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale della Regione.

Note del Redattore:

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Periodo aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 34.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 35.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.