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Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55

Disposizioni in materia di qualità della normazione.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008

Art. 3
- Programma di azione normativa
1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) (9)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 11.

contiene un’apposita sezione dedicata al programma di azione normativa, nel quale sono illustrate le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell’azione normativa regionale, volti sia al riordino che all’innovazione, secondo i principi della presente legge.
2. Il programma di azione normativa prevede le linee fondamentali per periodici interventi legislativi di riordino dell’ordinamento regionale.
3. Il programma di azione normativa è aggiornato periodicamente mediante gli strumenti previsti per l’aggiornamento e l’attuazione del PRS.

Note del Redattore:

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Periodo aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 34.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 35.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.