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Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53

Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane. (2)

Titolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 74.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008

CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 45, comma 2 della Costituzione e nell’ambito della competenza legislativa di cui all’Sito esternoarticolo 117, comma 4 della Costituzione , tutela, sviluppa e valorizza l’artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali e artistiche.
2. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese artigiane, comprese quelle dell’artigianato artistico e tradizionale, nonché la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della contrattazione di secondo livello, compreso lo sviluppo degli strumenti della bilateralità.
3. La Regione, nell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione e ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), attua forme di concertazione con gli enti locali, le organizzazioni delle imprese e le organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale.
Art. 2
- Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano all’impresa artigiana come definita dal capo II.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle:
a) attività agricole, salvo il caso che siano strumentali ed accessorie rispetto alla attività artigiana;
b) attività di prestazione di servizi commerciali, attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime e commerciali, come definite dall’articolo 1, comma 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), salvo il caso che siano strumentali ed accessorie rispetto alla attività artigiana;
c) attività artistiche svolte in forma di lavoro autonomo;
d) attività di produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attività secondaria, senza l’impiego di mano d’opera.
Art. 3
- Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
1. Sono svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) le funzioni relative:
a) all’annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese secondo le modalità previste al capo IV della presente legge;(3)

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 75.

c) all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni richiamate agli articoli 17 e 24 e al conseguente introito dei proventi;
d) all’attribuzione della qualifica di maestro artigiano di cui all’articolo 22;
Art. 4
- Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)
1. Allo scopo di favorire le iniziative finalizzate alla promozione, all’ innovazione e allo sviluppo e per garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione, la Regione accredita, con le modalità di cui al comma 2, i centri per lo sviluppo imprenditoriale, denominati di seguito CSI.
2. Ai fini dell’accreditamento regionale i CSI, costituiti sotto forma di impresa dalle organizzazioni regionali delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) disponibilità di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale;
b) presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento di attività a favore delle imprese richiedenti le prestazioni a prescindere dall’appartenenza o meno delle imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro.
3. Con regolamento regionale di cui all’articolo 26 sono definiti in particolare:
a) le modalità e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento;
b) le tipologie dei servizi erogabili;
c) le verifiche sulle attività prestate ai fini dell’accreditamento.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 74.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 75.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 75.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 76.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 77.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 77.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 78.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 79.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 82.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 83.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 85.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 84.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 28.

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Articolo prima sostituito con l.r. 4 marzo 2016, n. 22 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 6.

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Rubrica così sostituita con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.