Menù di navigazione

Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53

Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane. (2)

Titolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 74.

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008

Art. 8
- Consorzi e società consortili
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese,(7)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 77.

con l'indicazione delle relative imprese consorziate.
2. I consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, nonché enti pubblici, bancari ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, purché in numero non superiore ad un terzo, sono annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese, (7)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 77.

a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
3. Sono inoltre annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese (7)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 77.

con la denominazione di impresa artigiana, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.
4. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 possono usufruire delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, a condizione che siano annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese.(7)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 77.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 80.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 84.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 86.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 84.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 4 marzo 2016, n. 22 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.