Menù di navigazione

Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34

Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008

TITOLO II
- Funzioni
CAPO I
- Verifica di conformità allo statuto
Art. 6
- Oggetto della verifica
1. Il Collegio valuta la conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti della Regione.
2. Il Collegio esprime il proprio giudizio sulle leggi ed i regolamenti dopo la loro approvazione e prima della loro entrata in vigore.
Art. 7
- Procedimento della verifica
1. Il giudizio sulla conformità delle fonti regionali allo Statuto è espresso su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio, di almeno tre presidenti di gruppi consiliari, di almeno un quinto dei consiglieri regionali nonché del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza dello stesso Consiglio, quando riguardi la presunta violazione delle disposizioni statutarie in materia di enti locali.
2. La richiesta, in forma scritta e motivata, è presentata al Presidente del Collegio entro cinque giorni dall’approvazione della delibera legislativa o della delibera regolamentare, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il termine è ridotto a due giorni per gli atti per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all’articolo 43, comma 1, dello Statuto. (5)

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7, art. 1.

3. Fino alla scadenza del termine del comma 2 o fino alla conclusione del procedimento relativo al giudizio del Collegio:
a) il Presidente del Consiglio sospende la trasmissione della delibera legislativa o della delibera regolamentare di competenza del Consiglio al Presidente della Giunta ai fini, rispettivamente, della promulgazione o della emanazione;
b) il Presidente della Giunta sospende l’emanazione dei regolamenti di competenza della Giunta.
4. Il Collegio, valutata preliminarmente la non manifesta infondatezza della richiesta, esprime il proprio giudizio e lo trasmette al soggetto richiedente entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il termine per l’espressione e la trasmissione del giudizio è abbreviato a dieci giorni per le leggi o i regolamenti per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all'articolo 43, comma 1, dello Statuto.(6)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7, art. 1.

5. Nel giudizio del Collegio è indicato se la decisione è stata assunta all’unanimità o a maggioranza.
6. Il giudizio del Collegio è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
7. Trascorso il termine di cui al comma 4 senza che il Collegio abbia trasmesso il giudizio o qualora il Collegio si sia espresso dichiarando la conformità allo Statuto dell’atto esaminato:
a) il Presidente del Consiglio trasmette la delibera legislativa o la delibera regolamentare di competenza del Consiglio al Presidente della Giunta regionale ai fini, rispettivamente, della promulgazione o dell’emanazione;
b) il Presidente della Giunta emana il regolamento di competenza della Giunta.
Art. 8
- Effetti del giudizio di non conformità statutaria di un atto normativo del Consiglio
1. Nel caso in cui il Collegio ritenga non conforme allo Statuto un atto normativo approvato dal Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio assegna nuovamente tale atto alla commissione consiliare competente perché, nella prima seduta successiva, lo riesamini limitatamente alle parti oggetto del giudizio di non conformità e ne riferisca al Consiglio entro trenta giorni. Per gli atti per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all’articolo 43, comma 1, dello Statuto, il termine è ridotto a quindici giorni.(7)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7, art. 2.

2. Il Consiglio riesamina l’atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto del giudizio di non conformità statutaria ed esprime voto finale sull’intero atto. Sono proponibili solo emendamenti o proposte di modifiche direttamente connessi alle parti in discussione.
Art. 9
- Effetti del giudizio di non conformità statutaria di un atto normativo della Giunta
1. Nel caso in cui il Collegio ritenga non conforme allo Statuto un atto normativo approvato dalla Giunta, quest’ultima delibera nuovamente l’atto in questione, che può essere modificato limitatamente alle parti oggetto del giudizio di non conformità statutaria.
2. La nuova deliberazione non è soggetta alla procedura di parere obbligatorio del Consiglio.
Art. 10
- Motivazione
1. Qualora il Consiglio o la Giunta ritengano di non adeguare l’atto ai rilievi del Collegio, approvandolo nuovamente senza modifiche, la motivazione del mancato adeguamento è espressa ai sensi della legge regionale che disciplina la motivazione delle leggi e dei regolamenti ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto. Fino all’entrata in vigore di tale legge, la motivazione è contenuta in apposito ordine del giorno di accompagnamento della legge regionale oppure nella deliberazione di approvazione del regolamento regionale.
Art. 11
- Conclusione del procedimento
1. Le deliberazioni assunte ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 sono comunicate, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta al Collegio ed al soggetto che ne aveva richiesto il giudizio, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
2. Sulle deliberazioni assunte ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 non può essere ulteriormente richiesto il giudizio del Collegio.
CAPO II
-Conflitti di attribuzione
Art. 12
- Conflitti di attribuzione
1. Il Collegio esprime il proprio giudizio sui conflitti di attribuzione fra organi regionali su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1.
2. Il conflitto è sollevato avverso atti (8)

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7, art. 3.

o condotte, anche omissive, ritenuti lesivi delle norme statutarie regolanti il riparto delle competenze fra gli organi regionali.
3. La richiesta, in forma scritta e motivata, è presentata al Presidente del Collegio entro quindici giorni decorrenti dal momento in cui l’atto ha conseguito la sua efficacia o la condotta è stata posta in essere, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
4. Il Collegio esprime il proprio giudizio e lo trasmette al soggetto richiedente entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 7.
Art. 13
- Effetti del giudizio sul conflitto di attribuzione
1. Il giudizio che riconosce fondate le ragioni del richiedente il conflitto di attribuzione comporta per l’organo interessato l’obbligo di riesaminare l’atto o di riconsiderare la condotta, entro quindici giorni dal ricevimento del giudizio del Collegio.
2. Ove ritenga di accogliere i rilevi del Collegio, l’organo interessato assume, entro il termine di cui al comma 1, le decisioni idonee alla rimozione del conflitto dandone comunicazione al Collegio ed al soggetto che ha sollevato il conflitto e contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
3. Ove ritenga di non accogliere i rilievi del Collegio, l’organo interessato, entro il termine di cui al comma 1, ne dà comunicazione scritta e motivata al Collegio ed al soggetto che ha sollevato il conflitto e contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
4. Sugli atti di cui ai commi 2 e 3 non può essere sollevato un nuovo conflitto di attribuzione.
CAPO III
- Funzioni in materia di referendum regionali
Art. 14
- Ammissibilità e regolarità dei referendum: rinvio
1. Il Collegio esercita le funzioni relative alla verifica di ammissibilità e di regolarità dei referendum attribuite dalla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto).
CAPO III bis
Art. 14 bis
- Consulenza in materia giuridico-istituzionale per il Consiglio regionale
1. Il Presidente del Consiglio, direttamente o su iniziativa di altri organismi consiliari, può richiedere al Collegio di formulare, entro un termine assegnato, un parere su quesiti e temi di carattere giuridico-istituzionale di particolare rilievo, attinenti, in particolare, all’interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie ed all’esercizio delle funzioni consiliari.
2. I pareri di cui al comma 1, non possono essere richiesti su atti o comportamenti oggetto di giudizio di conformità allo Statuto, di conflitti di attribuzione, di ammissibilità e regolarità dei referendum.
3. La struttura di assistenza giuridica e legislativa del Consiglio assicura la formulazione tecnica della richiesta di parere.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2009, n. 61, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.