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Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34

Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008

TITOLO I
- Collegio di garanzia
Art. 1
- Costituzione e sede
1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 57 dello Statuto, disciplina la costituzione ed il funzionamento del Collegio di garanzia, di seguito denominato Collegio.
2. Il Collegio è organo ausiliario della Regione a supporto delle funzioni degli organi regionali inerenti all’attuazione dello Statuto ed a garanzia del rispetto delle norme, dei principi e delle finalità in esso sanciti.
3. Il Collegio svolge le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto in autonomia e indipendenza, secondo le disposizioni della presente legge e del proprio regolamento interno.
4. Il Collegio ha sede presso il Consiglio regionale.
Art. 2
1. Il Collegio è composto di sette componenti nominati dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale votante, a quattro eligendi.
2. La votazione di cui al comma 1 avviene entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato del Collegio. In caso di cessazione anticipata della legislatura, il Collegio resta comunque in carica fino al completamento del quinquennio della propria durata, ai sensi dell’articolo 57, comma 5, dello Statuto. (30)

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 9.

3. Accedono all’elenco, i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari (31)

Parole soppresse con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 9.

di materie giuridiche delle università toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, nonché coloro che, per le medesime materie, hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario); (20)

Lettera così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67, art. 1.

b) magistrati fuori ruolo (21)

Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67, art. 1.

o ex componenti della Corte costituzionale;
c) avvocati, anche di avvocature di enti pubblici, con almeno sette (22)

Parola così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67, art. 1.

anni di esercizio effettivo della professione con particolare esperienza nell’ambito costituzionale o amministrativo;
d) ex dirigenti dell’amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale e in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza.
4. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, alla nomina del Collegio si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione. (30)

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 9.

5. Ai componenti del Collegio non si applicano le norme relative all’obbligo di osservanza delle direttive, previste dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione. (30)

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 9.

Art. 3
1. Il Collegio dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.
2. Le funzioni del Collegio cessano alla scadenza di cui al comma 1.
3. In caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio regionale nomina il nuovo componente ai sensi dell’articolo 2.
4. Ai fini della sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa, si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione. (32)

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 10.

5. L’incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell’organismo di cui è chiamato a far parte.
Art. 4
- Ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e decadenza (25)

Rubrica così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67, art. 3.

1. Ai componenti del Collegio si applicano, oltre alle cause di incompatibilità previste dal presente articolo, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interesse, nonché le limitazioni per l’esercizio degli incarichi, stabilite dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione. (33)

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 11.

1 bis. È incompatibile la posizione di componente del Collegio con qualsiasi carica in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria, nonché con la candidatura ad elezioni politiche o amministrative ovvero ad organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria a qualsiasi livello istituzionale o organizzativo. (16)

Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34, art. 3.

1 ter. A prescindere dalle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il componente del Collegio che si trovi in un procedimento in conflitto di interesse personale, rispetto alla materia sottoposta alla valutazione del Collegio, ha l’obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento di verifica di conformità allo Statuto. (17)

Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34, art. 3.

1 quater. Il Presidente del Collegio, ove riscontri la sussistenza di cause di conflitto di interesse, invita all’astensione dal procedimento il componente del Collegio che non abbia rispettato l’obbligo di cui al comma 1 ter. Ove le ragioni di astensione riguardino il Presidente del Collegio, prima dell’apertura del procedimento la questione può essere sollevata da qualunque componente del Collegio. (18)

Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34, art. 3.

2. Le cause di incompatibilità, anche sopraggiunte, comportano la decadenza dalla carica.
3. Il componente assente ingiustificato dalle sedute dell’organo per tre volte consecutive decade dalla carica.
4. Spetta al Collegio l’accertamento delle cause di incompatibilità, impedimento permanente, conflitto di interesse e decadenza dei propri componenti secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno del Collegio di cui all’articolo 15. (27)

Comma così sostituito con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67, art. 3.

Art. 5
- Presidente e Vicepresidente
1. Il Collegio elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, con separate votazioni e a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente ed il Vicepresidente.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in tali cariche per trenta mesi (28)

Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67, art. 4.

e possono essere riconfermati, fermo restando il limite della durata della carica di cui all’articolo 3.
3. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Collegio.
4. La prima seduta del Collegio è convocata dal componente più anziano per età.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2009, n. 61, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 3.

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Capo inserito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2011, n. 7 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 3.

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Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .

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Lettera così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 ottobre 2015, n. 67 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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