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Legge regionale 19 maggio 2008, n. 27

Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l’anno 2008).

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 23 maggio 2008

Art. 1
- Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 67/2007
1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l’anno 2008) è inserito il seguente:
Art. 17 bis
Misure a sostegno della ricerca e dell’innovazione
1. La disposizione di cui all’articolo 36, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2008”), trova applicazione anche nei confronti dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), quale ente che svolge istituzionalmente attività di studio e ricerca.
”.
Art. 2
- Inserimento del Capo V bis nel Titolo IV della l.r. 67/2007
1. Dopo il Capo V del Titolo IV della l.r. 67/2007 è inserito il seguente: “
Capo V bis - Misure a sostegno del sistema delle infrastrutture portuali e aeroportuali toscane
”.
Art. 3
- Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 67/2007
1. Dopo l’articolo 21 della l.r.67/2007 è inserito il seguente:
Art. 21 bis
Potenziamento del sistema delle infrastrutture portuali toscane
1. In attuazione degli strumenti regionali di programmazione e pianificazione, ed al fine di assicurare il potenziamento e la qualificazione del sistema delle infrastrutture toscane per la mobilità, è autorizzato un contributo straordinario di euro 5.550.000,00 per la realizzazione di interventi ed opere nei porti regionali e per la navigazione interna attribuiti alla competenza degli enti locali ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, definisce i criteri per la ripartizione dei contributi di cui al comma 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi stessi.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture – Spese di investimento” del bilancio di previsione per l’anno 2008
”.
Art. 4
- Inserimento dell’articolo 21 ter nella l.r. 67/2007
1. Dopo l’articolo 21 bis della l.r.67/2007 è inserito il seguente:
Art. 21 ter
Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana spa
1. Al fine di assicurare la continuità della gestione dell’aeroporto di interesse nazionale e regionale di Marina di Campo nell’Elba, la partecipazione alla cui società di gestione “Alatoscana S.p.A.” è ritenuta strategica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2008”), è autorizzata la spesa complessiva di euro 218.679,77 così ripartita:
a) euro 112.454,62 per il ripiano della perdita di esercizio derivante dalle risultanze del bilancio 2007 della società di gestione dell’aeroporto medesimo, nella misura proporzionale alla quota posseduta dalla Regione;
b) euro 106.225,15 per la ricostituzione, ai sensi dell’articolo 2447 del codice civile, del capitale sociale della società medesima nell’importo originario, in proporzione alla quota già posseduta.
2. Al fine di assicurare il potenziamento del sistema delle infrastrutture aeroportuali toscane, è autorizzata inoltre, previa valutazione del relativo piano industriale da parte della Giunta Regionale, la sottoscrizione di un ulteriore aumento di capitale fino alla concorrenza di euro 281.320,23.
3. All’onere di spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture - Spese investimento” del bilancio di previsione 2008.”.
Art. 5
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.