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Legge regionale 19 maggio 2008, n. 27

Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l’anno 2008).

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 23 maggio 2008

Art. 4
- Inserimento dell’articolo 21 ter nella l.r. 67/2007
1. Dopo l’articolo 21 bis della l.r.67/2007 è inserito il seguente:
Art. 21 ter
Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana spa
1. Al fine di assicurare la continuità della gestione dell’aeroporto di interesse nazionale e regionale di Marina di Campo nell’Elba, la partecipazione alla cui società di gestione “Alatoscana S.p.A.” è ritenuta strategica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2008”), è autorizzata la spesa complessiva di euro 218.679,77 così ripartita:
a) euro 112.454,62 per il ripiano della perdita di esercizio derivante dalle risultanze del bilancio 2007 della società di gestione dell’aeroporto medesimo, nella misura proporzionale alla quota posseduta dalla Regione;
b) euro 106.225,15 per la ricostituzione, ai sensi dell’articolo 2447 del codice civile, del capitale sociale della società medesima nell’importo originario, in proporzione alla quota già posseduta.
2. Al fine di assicurare il potenziamento del sistema delle infrastrutture aeroportuali toscane, è autorizzata inoltre, previa valutazione del relativo piano industriale da parte della Giunta Regionale, la sottoscrizione di un ulteriore aumento di capitale fino alla concorrenza di euro 281.320,23.
3. All’onere di spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture - Spese investimento” del bilancio di previsione 2008.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.