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Legge regionale 19 maggio 2008, n. 27

Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l’anno 2008).

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 23 maggio 2008

Art. 3
- Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 67/2007
1. Dopo l’articolo 21 della l.r.67/2007 è inserito il seguente:
Art. 21 bis
Potenziamento del sistema delle infrastrutture portuali toscane
1. In attuazione degli strumenti regionali di programmazione e pianificazione, ed al fine di assicurare il potenziamento e la qualificazione del sistema delle infrastrutture toscane per la mobilità, è autorizzato un contributo straordinario di euro 5.550.000,00 per la realizzazione di interventi ed opere nei porti regionali e per la navigazione interna attribuiti alla competenza degli enti locali ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, definisce i criteri per la ripartizione dei contributi di cui al comma 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi stessi.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture – Spese di investimento” del bilancio di previsione per l’anno 2008
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.