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Legge regionale 19 maggio 2008, n. 27

Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l’anno 2008).

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 23 maggio 2008

Art. 1
- Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 67/2007
1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l’anno 2008) è inserito il seguente:
Art. 17 bis
Misure a sostegno della ricerca e dell’innovazione
1. La disposizione di cui all’articolo 36, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2008”), trova applicazione anche nei confronti dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), quale ente che svolge istituzionalmente attività di studio e ricerca.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.