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Legge regionale 19 maggio 2008, n. 26

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 23 maggio 2008

CAPO II
- Norme transitorie e finali
Art. 11
- Disposizioni transitorie in materia di Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
1. Entro il 30 giugno 2008 il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale provvedono, secondo le rispettive competenze, a nominare gli organi dell’Azienda di cui all’articolo 10, comma 1 della l.r. 32/2002 , come sostituito dall’articolo 2 della presente legge.
2. L’Azienda regionale, di cui al comma 1:
a) entro il 30 settembre 2008 adotta il regolamento organizzativo e nomina il Direttore;
b) entro il 30 novembre 2008 approva il piano annuale delle attività e il bilancio di previsione per l’anno 2009;
c) approva i bilanci di esercizio delle Aziende regionali di cui all’articolo 12.
3. Fino al 31 dicembre 2008 l’Azienda di cui al comma 1 per l’espletamento dei propri compiti utilizza, mediante l’istituto dell’ avvalimento, le strutture e il personale delle Aziende di cui all’articolo 12.
4. Per l’esercizio 2008 gli oneri derivanti dalla costituzione dell’Azienda di cui al comma 1, gravano sul bilancio dell’Azienda di Firenze, presso cui ha sede l’ente di cui al presente articolo.
Art. 12
- Disposizioni transitorie in materia di Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa, Siena
1. Dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono solo attività di ordinaria amministrazione.
2. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possono essere adottati solo se autorizzati dall’Azienda di cui all’articolo 11, comma 1. L’atto si intende autorizzato se, trascorsi quindici giorni dalla sua comunicazione all’Azienda di cui all’articolo 11, comma 1, il Consiglio di amministrazione della stessa non si esprime negativamente.
3. I Consigli di amministrazione delle Aziende regionali di cui al comma 1 sono sciolti con effetto dal 1° luglio 2008.
4. Dal 1° luglio 2008 il Presidente del Consiglio di amministrazione di ciascuna Azienda di cui al comma 1, svolge le funzioni di Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è corrisposta unicamente l’indennità di Presidente del Consiglio di amministrazione.
5. Il Commissario straordinario provvede alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere.
6. L’atto di ricognizione è certificato dal Collegio dei revisori di ciascuna Azienda.
7. Le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse il 31 dicembre 2008.
8. L’Azienda regionale di cui all’articolo 11, comma 1, subentra, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle Aziende di cui al comma 1, anche eventualmente non compresi nell’atto di ricognizione di cui al comma 5.
9. I Presidenti delle Aziende di cui comma 1 possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione dell’Azienda di cui all’articolo 11, comma 1. In tale caso non percepiscono le indennità previste per i membri del Consiglio di Amministrazione per tutto il periodo in cui svolgono le funzioni di Commissario straordinario.
Art. 13
- Disposizioni transitorie in materia di Consigli territoriali degli studenti e Consiglio regionale degli studenti
1. Fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi universitari, successivo all’entrata in vigore della presente legge, i Consigli territoriali degli studenti di cui all’articolo 10 sexies della l.r. 32/2002 , introdotto dall’articolo 7 della presente legge, sono composti:
a) dagli studenti eletti nei Consigli di Amministrazione delle Aziende per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) dagli studenti componenti le commissioni di controllo, di cui all’articolo 65 comma 3 del regolamento di esecuzione della l.r. 32/2002 , emanato con d.p.g.r. 47/R/2003, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Consigli eleggono al proprio interno il Presidente. In caso di parità di voti, la carica di Presidente viene assunta dallo studente risultato primo degli eletti nel Consiglio di amministrazione della rispettiva azienda.
3. Fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi universitari, successivo all’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale degli studenti di cui all’articolo 10 septies, introdotto dall’articolo 8 della presente legge, è composto dai membri dei Consigli territoriali degli studenti di cui al comma 1.
4. L’elettorato attivo e passivo per la nomina del Presidente del Consiglio regionale degli studenti di cui al comma 2 è limitato agli studenti indicati al comma 1, lettera a).
5. I Presidenti delle Aziende di cui all’articolo 12 convocano la prima riunione dei Consigli territoriali degli studenti entro il 31 maggio 2008, per l’elezione dei rispettivi Presidenti.
Art. 14
- Disposizioni transitorie relative al personale
1. Il personale a tempo indeterminato iscritto al 30 giugno 2008 nei ruoli organici delle Aziende di Firenze, Pisa e Siena, di cui all’articolo 12, dal 1° gennaio 2009 è trasferito nei ruoli organici dell’Azienda regionale di cui all’articolo 10 della l.r. 32/2002 , come sostituito dall’articolo 2 della presente legge.
2. L’Azienda regionale di cui all’articolo 10 della l.r. 32/2002 , come sostituito dall’articolo 2 della presente legge, subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere presso le Aziende di Firenze, Pisa e Siena al 30 giugno 2008, sino alla loro scadenza contrattuale.
3. Per effetto del trasferimento di cui al comma 1 il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio già maturata. Fino alla stipula del contratto integrativo dell’Azienda continuano ad applicarsi i contratti integrativi delle Aziende di Firenze, Pisa e Siena.
4. Le risorse di ciascuna delle Aziende di Firenze, Pisa e Siena, destinate a finanziare gli istituti di cui all’articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 – 1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali), a far data dal 1° gennaio 2009 confluiscono nelle risorse dell’Azienda regionale e sono destinate a finanziare per l’intero importo gli istituti di cui al medesimo articolo.
5. Entro il 15 novembre 2008 l’Azienda, di cui all’articolo 11, comma 1, trasmette, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, la proposta di dotazione organica del personale, ordinato per qualifica dirigenziale e per categorie per il personale non dirigenziale, alla Giunta regionale per l’approvazione: fino alla sua approvazione la dotazione organica dell’Azienda è costituita dalla somma delle dotazioni organiche delle Aziende di Firenze, Pisa e Siena.
6. Per il personale che alla data del 31 dicembre 2009 risulti eventualmente in esubero l’Azienda può, previa informazione alle organizzazioni sindacali, sottoscrivere accordi con gli enti locali e gli enti strumentali della Regione al fine di favorire processi di mobilità incentivati, mediante la corresponsione a tali enti degli oneri previdenziali relativi alla retribuzione del personale interessato, per un periodo massimo di due anni.
Art. 15
- Verifica del processo di attuazione e dei risultati conseguiti
1. Entro il 31 marzo 2009 la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione contenente la descrizione argomentata del processo di soppressione delle Aziende di cui all’articolo 12, di costituzione dell’Azienda di cui all’articolo 11 e di subentro di quest’ultima nella gestione del diritto allo studio universitario, evidenziando le eventuali criticità riscontrate.
2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario 2009 la Giunta regionale presenta altresì al Consiglio una relazione che illustra:
a) le iniziative intraprese dall’Azienda ai fini della razionalizzazione della gestione dei servizi e del contenimento della spesa;
b) i risultati conseguiti in termini di riduzione dei costi di gestione;
c) le eventuali criticità riscontrate nell’erogazione dei servizi agli utenti.
Art. 16
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.