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Legge regionale 19 maggio 2008, n. 26

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 23 maggio 2008

Art. 9
1. La rubrica dell’articolo 11 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente: “
Disposizioni relative al personale
2. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
1. Al personale dell’Azienda di cui all’articolo 10 si applica il contratto collettivo di lavoro del
comparto Regioni - Autonomie locali.
3. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
3. Le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2007 n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)”) trovano applicazione anche nei confronti dell’Azienda regionale e del relativo personale.
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
4. Le modifiche della dotazione organica dell’Azienda sono approvate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa.
”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
4 bis. Le disposizioni regionali in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo unico regionale si applicano al personale dirigenziale di ruolo dell’Azienda.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.