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Legge regionale 19 maggio 2008, n. 26

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 23 maggio 2008

Art. 8
- Inserimento dell’articolo 10 septies nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 10 sexies della l.r. 32/2002 è introdotto il seguente:
Art. 10 septies
Consiglio regionale degli studenti
1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l’effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, è istituito il Consiglio regionale degli studenti, composto dagli studenti membri dei Consigli territoriali, di cui al all’articolo 10 sexies.
2. Il Consiglio regionale degli studenti è nominato dal Presidente della Giunta regionale.
3. Il Presidente del Consiglio regionale degli studenti è individuato dal Consiglio fra i tre Presidenti dei Consigli territoriali, di cui all’articolo 10 sexies, garantendo l’alternanza annuale di ciascun ambito territoriale alla presidenza.
4. Il Presidente del Consiglio regionale degli studenti dura in carica un anno.
5. Il Consiglio regionale degli studenti ha i seguenti compiti:
a) esprime pareri e formula proposte in merito al piano di indirizzo generale integrato, di cui all’articolo 31;
b) esprime pareri e formula proposte sul piano annuale degli interventi, sul bilancio preventivo e di esercizio, sui criteri di erogazione dei servizi in materia di diritto allo studio universitario.
c) acquisisce dall'Azienda regionale dati e informazioni utili per la formulazione di valutazioni e proposte migliorative della qualità dei servizi offerti;
d) indica i rappresentanti degli studenti nelle Commissioni istituite dall’Azienda.
6. I membri del Consiglio regionale degli studenti durano in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all’Università e possono essere rinnovati una sola volta.
7. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento interno adottato dallo stesso.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.