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Legge regionale 19 maggio 2008, n. 26

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 23 maggio 2008

Art. 7
- Inserimento dell’articolo 10 sexies nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002 è introdotto il seguente:
Art. 10 sexies
Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità
1. Al fine della verifica e del controllo sulla qualità e sulla regolare e corretta erogazione dei servizi sul territorio è istituito per ogni ambito territoriale delle Università di Firenze, Pisa e Siena, un Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità.
2. Ciascun Consiglio territoriale è composto da sette studenti eletti dagli iscritti presso ciascuna Università e presso gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
3. Il Consiglio territoriale degli studenti svolge i seguenti compiti:
a) acquisire dati e informazioni sui servizi offerti dall’Azienda nel proprio ambito territoriale;
b) verificare l’organizzazione, la qualità e la gestione dei servizi erogati nell’area territoriale dall’Azienda attraverso il controllo degli standard di qualità definiti nella carta dei servizi nel rispetto dei criteri di qualità, efficienza ed economicità;
c) verificare la rispondenza agli standard stabiliti a livello regionale e aziendale;
d) proporre all’Azienda soluzioni in grado di innovare i servizi sul territorio e di migliorarne la qualità.
4. I membri del Consiglio durano in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all’Università e possono essere rinnovati una sola volta.
5. L’articolazione organizzativa territoriale dell’Azienda, di cui all’articolo 10 comma 5, garantisce il pieno svolgimento dei compiti del Consiglio territoriale degli studenti e ne costituisce il riferimento per l’adozione delle misure organizzative di funzionamento dei servizi.
6. I membri del Consiglio territoriale degli studenti hanno diritto di accesso nei locali destinati ai servizi.
7. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento adottato dallo stesso. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.