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Legge regionale 19 maggio 2008, n. 26

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 23 maggio 2008

Art. 6
- Inserimento dell’articolo 10 quinquies nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 10 quater della l.r. 32/2002 è introdotto il seguente:
Art. 10 quinquies
Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario
1. Al fine di realizzare il coordinamento degli interventi della Regione con quelli degli enti locali e delle Università è istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario, di seguito
denominata Conferenza.
2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituita dai seguenti membri:
a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Presidente dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
c) un rappresentante nominato da ciascuna delle seguenti istituzioni: Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Università per Stranieri di Siena, Istituto Italiano di Scienze Umane, Institution Markets Technologies di Lucca, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara;
d) un rappresentante congiuntamente designato dagli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e dall'Istituto Superiore per le Industrie artistiche di Firenze;
e) i Presidenti dei Consigli territoriali degli studenti, di cui all’articolo 10 sexies;
f) i sindaci dei Comuni di Firenze, Pisa e Siena, o loro delegati.
3. Qualora gli argomenti all’ordine del giorno riguardino questioni relative alle sedi decentrate delle Università, sono invitati a partecipare alle sedute anche i sindaci, o loro delegati, dei comuni sedi di decentramento universitario.
4. La Conferenza esprime pareri:
a) sugli atti di programmazione regionale in materia di diritto allo studio universitario;
b) sul piano degli investimenti;
c) sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti, anche programmatici, inerenti il diritto allo studio universitario;
d) sul piano annuale delle attività e sul bilancio di esercizio dell’Azienda.
5. La Conferenza si riunisce almeno due volte l’anno: le sedute della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.