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Legge regionale 19 maggio 2008, n. 26

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 23 maggio 2008

Art. 5
- Inserimento dell’articolo 10 quater nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 10 ter della l.r. 32/2002 è introdotto il seguente:
Art. 10 quater
Poteri di vigilanza
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell’Azienda e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il personale regionale dirigente al fine di verificare il regolare funzionamento dell’Azienda.
2. I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli organi dell’Azienda sono esercitati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.