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Legge regionale 19 maggio 2008, n. 26

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 23 maggio 2008

Art. 4
- Inserimento dell’articolo 10 ter nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 10 bis della l.r. 32/2002 è introdotto il seguente:
Art. 10 ter
Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio regionale, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).
2. Il Collegio assume validamente le proprie determinazioni con la presenza di due componenti.
3. La durata in carica del Collegio dei revisori coincide con quella della legislatura regionale.
4. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti approvati dall’Azienda ai fini del controllo di legittimità contabile e amministrativa.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.