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Legge regionale 19 maggio 2008, n. 26

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 23 maggio 2008

Art. 15
- Verifica del processo di attuazione e dei risultati conseguiti
1. Entro il 31 marzo 2009 la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione contenente la descrizione argomentata del processo di soppressione delle Aziende di cui all’articolo 12, di costituzione dell’Azienda di cui all’articolo 11 e di subentro di quest’ultima nella gestione del diritto allo studio universitario, evidenziando le eventuali criticità riscontrate.
2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario 2009 la Giunta regionale presenta altresì al Consiglio una relazione che illustra:
a) le iniziative intraprese dall’Azienda ai fini della razionalizzazione della gestione dei servizi e del contenimento della spesa;
b) i risultati conseguiti in termini di riduzione dei costi di gestione;
c) le eventuali criticità riscontrate nell’erogazione dei servizi agli utenti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.