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Legge regionale 19 maggio 2008, n. 26

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 23 maggio 2008

Art. 13
- Disposizioni transitorie in materia di Consigli territoriali degli studenti e Consiglio regionale degli studenti
1. Fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi universitari, successivo all’entrata in vigore della presente legge, i Consigli territoriali degli studenti di cui all’articolo 10 sexies della l.r. 32/2002 , introdotto dall’articolo 7 della presente legge, sono composti:
a) dagli studenti eletti nei Consigli di Amministrazione delle Aziende per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) dagli studenti componenti le commissioni di controllo, di cui all’articolo 65 comma 3 del regolamento di esecuzione della l.r. 32/2002 , emanato con d.p.g.r. 47/R/2003, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Consigli eleggono al proprio interno il Presidente. In caso di parità di voti, la carica di Presidente viene assunta dallo studente risultato primo degli eletti nel Consiglio di amministrazione della rispettiva azienda.
3. Fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi universitari, successivo all’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale degli studenti di cui all’articolo 10 septies, introdotto dall’articolo 8 della presente legge, è composto dai membri dei Consigli territoriali degli studenti di cui al comma 1.
4. L’elettorato attivo e passivo per la nomina del Presidente del Consiglio regionale degli studenti di cui al comma 2 è limitato agli studenti indicati al comma 1, lettera a).
5. I Presidenti delle Aziende di cui all’articolo 12 convocano la prima riunione dei Consigli territoriali degli studenti entro il 31 maggio 2008, per l’elezione dei rispettivi Presidenti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.